Il commercialista potrà rivestire il ruolo di “dominus” per più di tre tirocinanti contemporaneamente, limite massimo finora consentito, e fino ad un massimo di sei. Lo prevede il “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente”, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili lo scorso maggio e pubblicato il 1° luglio scorso nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
La possibilità di accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre è però subordinato al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale presso il quale il professionista è iscritto su richiesta dell’interessato.
L’autorizzazione, che non può essere rilasciata al professionista titolare di uno studio individuale, viene concessa in presenza di uno dei seguenti requisiti:
– il professionista è socio di una STP che ha almeno tre soci professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori e un volume d’affari non inferiore a 700.000 euro;
– il professionista partecipa ad un’associazione professionale con almeno tre associati iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a 500.000 euro. Nel caso dell’associazione professionale il requisito è soddisfatto anche quando i professionisti operino in più sedi, sia in Italia che all’estero;
– il professionista è partner di una società di revisione che ha almeno tre partner, almeno cinque dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a 900.000 euro.
L’istanza deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso di uno dei requisiti elencati precedentemente oppure mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell’Ordine dovrà concedere o negare l’autorizzazione, comunicando il provvedimento al soggetto richiedente. La perdita del requisito in base al quale l’autorizzazione è stata concessa determina naturalmente la sua revoca. Per questo motivo, il professionista ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine di appartenenza il venire meno dei requisiti in base ai quali l’autorizzazione è stata concessa.


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