Nel 2022 gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile si svolgeranno secondo modalità a distanza. Lo stesso vale per le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e per il tirocinio professionale. Lo prevede l’ordinanza ministeriale n. 442 dello scorso 5 maggio emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
A darne notizia sono i tre commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani nella informativa n. 46/2022 agli ordini locali della categoria.
Le due sessioni degli esami di Stato, nonché le prove integrative per abilitarsi all’esercizio della revisione legale, si svolgeranno a luglio e novembre e sono costituite, in deroga alle disposizioni normative vigenti, da un’unica prova orale. A tal fine, gli atenei dovranno garantire che la prova verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.
Gli esami per l’accesso alla sezione A dell’albo si svolgeranno il 25 luglio e il 17 novembre 2022. Gli esami per l’accesso alla sezione B dell’albo, invece, avranno luogo il 27 luglio e il 24 novembre 2022. Le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università sede d’esame.
Nel 2022, sempre in base all’ordinanza ministeriale, anche il tirocinio professionale può essere espletato in modalità a distanza. Lo scorso aprile, il Consiglio nazionale – rispondendo ad un ordine locale che chiedeva se la possibilità di effettuare il tirocinio in modalità a distanza permanesse anche a conclusione del periodo di emergenza sanitaria – sottolineava che nel 2022 non era possibile effettuare il tirocinio da remoto proprio perché il MUR non aveva adottato alcun decreto in merito, malgrado il Milleproroghe (legge 15/2022) avesse prorogato al 31 dicembre 2022 le disposizioni assunte durante la crisi pandemica.
L’ordinanza ministeriale del 5 maggio, in particolare, sottolinea che le attività strutturate di tirocinio devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso. Il tirocinio, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1135/2019 che fissa le linee guida sull’organizzazione ed il riconoscimento dei tirocini professionali.
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