In base alla normativa attualmente vigente, per i commercialisti non sono previsti tirocini da remoto per il 2022. Emerge dalla risposta del Consiglio nazionale della categoria al quesito di un Ordine locale che chiedeva se la possibilità di effettuare il tirocinio in modalità a distanza permanesse anche a conclusione del periodo di emergenza sanitaria. In particolare, i tre commissari straordinari del CNDCEC Costa, Giugliano e Vigani sottolineano che, ad oggi, il Ministero dell’università e della ricerca non ha adottato alcun decreto relativo alle modalità di effettuazione dell’esame di stato 2022 e all’eventuale deroga delle modalità ordinarie di effettuazione del tirocinio.

Infatti, malgrado il Milleproroghe (legge 15/2022) abbia prorogato al 31 dicembre 2022 le disposizioni assunte durante la crisi pandemica per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, non risulta che in relazione all’anno 2022 il MIUR abbia adottato un decreto relativo alle modalità di effettuazione dell’esame di stato e all’eventuale deroga delle modalità ordinarie di effettuazione del tirocinio.

Le disposizioni in vigore, infatti, prevedono la possibilità che con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca siano definite, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le modalità di effettuazione dell’esame di Stato, nonché individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie – ivi comprese modalità a distanza – per il tirocinio previsto per l’abilitazione all’esercizio delle professioni.

Con riferimento all’anno 2021, lo svolgimento degli esami di Stato in deroga alla normativa vigente e lo svolgimento del tirocinio professionale secondo modalità diverse da quelle ordinarie, anche a distanza, sono stati previsti dal decreto MIUR n. 238/2021 (informativa n. 49/2021), mentre in relazione all’anno 2022 non risulta ad oggi essere stato adottato alcun decreto. Per questo motivo, la modalità di svolgimento del tirocinio deve considerarsi quella ordinaria, vale a dire in presenza.

 

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