Il Consiglio nazionale dei commercialisti, attraverso una informativa firmata dal presidente Elbano de Nuccio, ha condiviso con gli Ordini territoriali della categoria informazioni e chiarimenti di natura fiscale di cui si è fatto promotore nell’ambito del costante dialogo con le istituzioni di riferimento per il tramite del consigliere delegato Salvatore Regalbuto.

In particolare, come già anticipato in una nota stampa, si segnala che nel testo definitivamente licenziato della Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge 197 del 29.12.2022) è stata espunta la previsione originariamente contenuta che introduceva la responsabilità solidale dell’intermediario per la sanzione dovuta in caso di apertura di partite IVA rivelatesi, ex post, inaffidabili. È stata quindi pienamente accolta la richiesta del Consiglio nazionale che non sia possibile trasferire in capo ai professionisti responsabilità per controlli che sono di competenza della pubblica amministrazione.

Proroga per l’anno 2023 del divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie – Conferma per il 2023 della scadenza semestrale per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitario

Come richiesto dal Consiglio nazionale, e anticipato con l’informativa 118/2022, il D.L. 198 del 29.12.2022 (c.d. Milleproroghe) ha prorogato per l’anno 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e, in generale, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Inoltre, con decreto MEF del 27.12.2022 (pubblicato il 3.1.2023) è stata prorogata per l’anno 2023 la scadenza semestrale per l’invio dei dati al STS.

Problematiche di fine novembre/inizio dicembre per la registrazione degli atti di cessione quote di SRL

Sono pervenute segnalazioni in ordine a problematiche per la registrazione telematica degli atti di cessione di quote di SRL nel periodo fine novembre/inizio dicembre. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per gli invii trasmessi nel periodo dal 30 novembre al 6 dicembre 2022 si sono verificati ritardi nella produzione delle ricevute (sia di regolare acquisizione che di eventuale scarto), risolti orientativamente il 20 dicembre 2022. Considerato che la registrazione telematica è adempimento propedeutico al deposito degli atti al Registro Imprese, che deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, tali ritardi potrebbero aver causato il mancato rispetto dei termini. L’Agenzia delle Entrate ha quindi trasmesso a Unioncamere e Infocamere l’elenco delle pratiche che sono state interessate dai suddetti ritardi affinché l’informazione giunga ai Registri Imprese; pertanto, i Registri Imprese non dovrebbero procedere all’erogazione di sanzioni per l’eventuale tardività nel deposito dell’atto, ovviamente nel limite dei giorni di ritardo nella produzione della ricevuta di registrazione telematica (e qualora ciò avvenisse se ne potrà chiedere l’annullamento in autotutela rappresentando quanto sopra).

Procedura di annullamento comunicazioni opzioni Bonus edilizi

Sono pervenute segnalazioni in merito allo scarto di comunicazioni per l’esercizio dell’opzioni legate ai Bonus edilizi, laddove tali comunicazioni siano state inviate in sostituzione di precedenti per le quali è stato richiesto l’annullamento mediante invio di PEC secondo le procedure indicate nella circolare 33/E/2022 dell’Agenzia Entrate. La problematica è stata tempestivamente segnalata all’Agenzia delle Entrate ricevendo, con altrettanta tempestività, la risposta contenuta nella FAQ pubblicata il 27 dicembre. In sintesi, per inviare la nuova comunicazione sarà necessario attendere la conferma, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’annullamento della precedente. Con ulteriori interlocuzioni informali è stato inoltre chiarito che, per le pratiche già oggetto di scarto, è possibile presentare un’istanza di riesame alle Direzioni Provinciali di competenza, evidenziando l’invio della richiesta di annullamento (con relativo protocollo ricevuto in risposta alla PEC inviata) e il protocollo della comunicazione scartata. In tali casi, sussistendo tutti gli ulteriori presupposti richiesti, la pratica scartata sarà ripristinata. Ciò è molto importante, soprattutto per eventuali scarti di pratiche relative all’anno 2021 i cui termini per la c.d. remissione in bonis sono scaduti il 30 novembre 2022.

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