Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prende atto del comunicato diffuso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sottolineando che “quando il confronto riguarda le professioni ordinistiche, la misura delle parole dovrebbe sempre essere proporzionata alla forza del diritto. Per questo sorprende che, nel tentativo di contestare una disposizione meramente ricognitiva, si finisca per attribuire alla legge significati che la legge non contiene”.
L’emendamento approvato dalla Commissione Giustizia non amplia le competenze dei commercialisti, non introduce nuove riserve di attività e non sottrae alcuna funzione ad altre professioni. Esso prende semplicemente atto di ciò che il legislatore riconosce da oltre ottant’anni: il commercialista assiste l’impresa anche nell’ambito giuslavoristico.
Le competenze professionali non sono materia di interpretazione creativa né possono essere delimitate da protocolli amministrativi o da comunicati stampa. Sono definite dalla legge.
Ed è proprio la legge n. 12 del 1979 a prevedere che gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale possano essere svolti, oltre che dai Consulenti del Lavoro, anche dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Su questo dato normativo non vi è spazio per letture selettive.
Colpisce, piuttosto, il tentativo di introdurre una distinzione tra professionisti “abilitati” e professionisti “autorizzati”, distinzione che non trova alcun fondamento nella legislazione vigente e che non compare neppure nella sentenza del TAR Lazio richiamata nel comunicato.
È singolare che, nel voler ribadire il primato della legge, si finisca poi per sostituirla con una ricostruzione che la legge stessa non conosce.
Anche il riferimento alla pronuncia del TAR Lazio merita una precisazione. La sentenza riguarda esclusivamente un protocollo d’intesa tra amministrazioni e non il riparto delle competenze professionali, che resta disciplinato dal legislatore. Presentarla come una definitiva ridefinizione delle professioni significa attribuire alla decisione un contenuto che essa non possiede.
Il Consiglio Nazionale nutre il massimo rispetto per la figura del consulente del lavoro e per il ruolo che essa svolge nel nostro ordinamento. Lo stesso rispetto, tuttavia, deve essere riconosciuto ai trentamila commercialisti che ogni giorno affiancano milioni di imprese italiane, integrando competenze aziendali, fiscali, societarie, previdenziali e giuslavoristiche in una visione unitaria dell’attività d’impresa. Questa multidisciplinarietà non rappresenta un’ambizione recente: costituisce da sempre uno dei tratti distintivi della professione.
Le grandi professioni non misurano la propria autorevolezza delimitando gli spazi altrui. La consolidano accrescendo il valore dei servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni.
Per questo il CNDCEC non rivendica esclusive, non chiede privilegi e non mette in discussione la dignità di altre categorie professionali. Chiede soltanto che venga rispettato un principio semplice quanto fondamentale: le competenze non appartengono agli Ordini professionali, appartengono alla legge. E la legge, in uno Stato di diritto, continua ad essere l’unico parametro cui tutti siamo chiamati a conformarci.
Il Consiglio Nazionale proseguirà con serenità e determinazione la propria azione nelle sedi istituzionali e giurisdizionali competenti, nella convinzione che il prestigio di una professione non si difenda alimentando contrapposizioni, ma contribuendo, con competenza e senso delle istituzioni, alla crescita del Paese.


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