“La proposta di legge che delega il Governo per la riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza  va colta con favore perché può portare alla razionalizzazione e alla sistematizzazione di una normativa attualmente frammentata in differenti provvedimenti. La procedura di insolvenza va semplificata velocizzata”. E’ quanto affermato dal Consigliere nazionale dei commercialisti, Andrea Foschi, audito oggi dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera.

“E’ evidente – ha spiegato Foschi – la necessità di effettuare un intervento di riordino generale della normativa e di attuare una riforma organica della procedura di amministrazione straordinaria ed in tal senso si muove il ddl in esame”. Secondo i commercialisti “la nuova disciplina dovrebbe indirizzarsi a imprese di dimensioni significative, il dissesto delle quali possa sensibilmente incidere sulla collettività, soprattutto sotto il profilo della tutela dei livelli occupazionali. Alcuni aspetti del ddl potrebbero essere migliorati e integrati con previsioni di maggior coerenza rispetto soprattutto al mutato contesto temporale e socio-economico in cui oggi ci troviamo a operare a seguito della pandemia di Covid 19 e dell’imminente entrata in vigore del Codice della crisi”. I commercialisti giudicano “appropriata l’estensione dell’ambito applicativo del Codice della crisi a imprese che non presentino significativi profili dimensionali, considerate le opportunità, che non sono unicamente rappresentate dalla possibilità di accedere alla procedura di allerta, riconosciute dallo stesso Codice della crisi alle cosiddette imprese non minori”. La categoria ritiene quindi necessario “non un aumento della platea dei soggetti potenzialmente coinvolti, ma una riduzione, al fine di concentrare le forze su specifiche imprese degne delle tutele di particolare interesse della collettività, obiettivo della amministrazione straordinaria”.

La categoria esprime poi “forti perplessità” sulla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, dell’albo dei commissari straordinari per l’amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.  “Innanzitutto – ha affermato Foschi – per sua natura non dovrebbe trattarsi di Albo, bensì di Registro, in quanto Albo è terminologicamente riferito agli iscritti degli Ordini Professionali. In ogni modo, tale nuovo e ulteriore registro si porrebbe in una posizione di specialità rispetto agli albi professionali già istituiti ex lege, generando possibile confusione tra professionalità specifiche previste dagli ordinamenti professionali e competenze vantate da quanti non sono iscritti negli albi professionali. Tale critica è dunque in primis terminologica, ma non si può negare che i termini sono sostanza, ed inoltre di merito laddove si intende creare degli specialisti, ma non partendo da una scrematura di una classe professionale”.

Secondo Foschi “potrebbe invece risultare opportuna la futura istituzione presso il Ministero di un elenco in cui annotare gli incarichi assegnati ai professionisti, in possesso di precipue competenze tecniche, per consentire il monitoraggio della distribuzione degli incarichi medesimi, in considerazione della necessità di garantire il rispetto di modalità di nomina dei commissari improntati a trasparenza, equa distribuzione ed effettiva rotazione. In tal senso è apprezzata la disposizione che limita ad uno soltanto gli incarichi assumibili contemporaneamente. In alternativa, laddove dovesse comunque prevalere la volontà di istituire il nuovo albo dei commissari straordinari, riteniamo che potrebbe essere ragionevole consentire l’iscrizione di diritto a quanti risultino già iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili: a questi ultimi, infatti, sia la legge professionale riconosce specifica competenza nella predisposizione di piani di risanamento e nell’amministrazione e nella liquidazione di aziende, di patrimoni e singoli beni, sia la legge fallimentare riconosce specifica competenza per svolgere le funzioni di curatore, di commissario, di liquidatore e per assumere incarichi di attestazione della fattibilità dei piani nelle procedure concorsuali diverse dal fallimento. Va a nostro avviso accordata preferenza ai professionisti che possano vantare un’adeguata esperienza professionale per aver ricoperto incarichi di ausiliario del giudice o di attestatore negli ultimi cinque anni”.

Sempre a proposito dei commissari straordinari, un aspetto giudicato da Foschi “di enorme importanza” è quello relativo alla fissazione del loro compenso adeguato in relazione alla dimensione e alla natura dell’impresa. “La circostanza che si sia ritenuto di stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che tengano conto dell’efficienza ed efficacia dell’opera prestata e che siano commisurati, secondo fasce coerenti, con le dimensione dell’impresa” dimostra ancora una volta – ha concluso Foschi –  che, a seguito dell’abolizione delle tariffe professionali, esista, proprio nell’interesse pubblico, la necessità di definire un compenso adeguato, per limitare eventuali abusi (per altro assurdi in un contesto giurisdizionale), oltre che equo, considerato l’ambito della funzione svolta dal commissario”.

 

 

 

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