Via libera definitivo del Consiglio nazionale dei commercialisti al primo codice delle sanzioni della categoria. Le norme entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. Nelle scorse settimane si era chiusa la pubblica consultazione del codice riservata agli Ordini territoriali, dalla quale sono emersi diversi suggerimenti poi recepiti. Il Codice delle sanzioni rappresenta, per il Consiglio nazionale, “l’ideale completamento del nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° marzo di quest’anno”.

“L’iniziativa diretta ad elaborare un apposito regolamento in materia di sanzioni disciplinari – afferma il presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi – nasce dall’esigenza di promuovere sul territorio nazionale un’applicazione uniforme dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle medesime fattispecie, favorendo in tal modo il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e gradualità nonché di eguaglianza e di parità di trattamento”.
A tal fine il Consiglio Nazionale ha individuato disposizioni generali su natura e tipologia delle sanzioni, sulle circostanze aggravanti o attenuanti da considerare nella valutazione delle singole fattispecie, individuando infine le sanzioni (o, più spesso, range sanzionatori) in corrispondenza di condotte in violazione di specifiche norme del Codice deontologico. In particolare le sanzioni edittali sono state individuate, generalmente, alla luce dell’esperienza maturata dalla giurisprudenza disciplinare.
“Il testo – spiega il Consigliere nazionale delegato alla materia, Giorgio Luchetta – pur mantenendo il suo impianto originale, ha accolto molte delle osservazioni formulate dagli Ordini e dai relativi organi di disciplina nell’ambito della consultazione, confermando, attraverso tale importante contributo, l’attenzione della governance della Professione al tema e la sua volontà di coinvolgere la categoria in un processo di partecipazione democratica”.

Grazie ai contributi giunti al Consiglio nazionale nel corso della pubblica consultazione, in riferimento alle disposizioni di carattere generale contenute nel primo Titolo sono state, tra l’altro, fornite alcune importanti precisazioni rispetto al testo iniziale:
– nel caso di archiviazione immediata è stata chiarita la modalità con cui viene espresso il richiamo all’iscritto (attraverso verbalizzazione dello stesso), confermando la circostanza che tale richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare ma che comunque costituisce un precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte dell’iscritto;
– in riferimento alle circostanze aggravanti l’istituto della recidiva è stato sostituito con il parametro, più ampio, della reiterazione dei comportamenti;
– nell’ambito delle condizioni in presenza delle quali è possibile un’attenuazione della sanzione è stata introdotta anche la circostanza relativa all’errore commesso in buona fede ed è stata espressamente prevista la possibilità di comminare la sospensione da uno a due anni in luogo della radiazione laddove l’iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato.

Alcune importanti osservazioni formulate nell’ambito della consultazione sono state recepite anche in riferimento alle disposizioni del secondo Titolo (relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice Deontologico). In particolare:
– relativamente alle sanzioni conseguenti alla violazione dell’obbligo di formazione professionale sono stati modificati i range sanzionatori e sono state precisate le sanzioni anche nei casi di mancato conseguimento dei crediti formativi minimi riferiti a ciascun anno nonché a quelli relativi alle materie obbligatorie;
– è stata introdotta una specifica disposizione per chiarire che le disposizioni presenti nel Codice si applicheranno ai procedimenti disciplinari avviati successivamente al 1° gennaio 2017, data della sua entrata in vigore.

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