Il 2016 costituisce il primo anno in cui le università devono approvare i loro bilanci secondo lo schema civilistico, in conseguenza della tenuta della contabilità generale c.d. economico patrimoniale, in riferimento all’esercizio 2015.
Il percorso di modifica del procedimento contabile ha avuto inizio ormai da tempo ed è la conseguenza determinata dalla riforma Gelmini(1) per le università, che, per gli aspetti contabili, ha trovato attuazione con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18(2), parallelamente all’altro processo di armonizzazione della contabilità pubblica, derivato dalla Legge 31 dicembre 2009, n. 196(3) la cui attuazione si è concretizzata nella emanazione del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91(4).
Il cardine del processo di cambiamento ed armonizzazione del sistema contabile per le pubbliche amministrazioni resta il riferimento della Legge 196/2009, ma, in considerazione del differente riordino da parte della normativa delegata rispetto ai vari enti interessati(5), porta le università statali alla classificazione fra gli enti pubblici in contabilità civilistica, con la normativa generale ancorata al Decreto Legislativo n. 91/2011, ed una normativa speciale concorrente derivante dall’attuazione della Legge 240/2010 (Gelmini), applicabile anche alle università non statali.
L’art. 7, comma 3 del D.lgs. 18/2012(6), a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha stabilito l’obbligo di:

a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica, del bilancio unico(7) e del bilancio consolidato di ateneo(8) sulla base di principi contabili e schemi di bilancio(9);

b) garantire, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 196/2009 (10).

A parte le università non statali, che già si erano dotate di un sistema contabile d’impronta civilistica in relazione al loro profilo giuridico soggettivo, le università statali, nell’ambito della loro autonomia, hanno in generale salutato con favore il cambiamento, ed alcune di esse hanno introdotto il nuovo sistema contabile in anticipo rispetto al termine imposto dalla legge(11), andando addirittura alla volontaria revisione del bilancio da parte di organismo indipendente.
La scelta del nuovo modello contabile e l’abbandono della contabilità finanziaria (c.d. contabilità pubblica), guidata dal Miur anche attraverso una propria Commissione(12), costituisce dimostrazione evidente della volontà di dare al sistema universitario una chiara impronta civilistica di gestione, con un coraggioso approccio di modernità sicuramente superiore a quello operato dall’armonizzazione contabile negli altri settori della pubblica amministrazione.
Viene confermata la vocazione delle università a costituire un contesto dove il “profilo produttivo” e di relazione con il sistema economico nazionale ed internazionale assume sempre maggiore importanza e centralità, anche a vantaggio della conoscenza, interna ed esterna, della effettiva possibilità di autosostentamento e durabilità della propria azione istituzionale.
I bilanci delle università si caratterizzano ora per la completa leggibilità ed interpretabilità, con applicazione di un linguaggio sostanzialmente coerente con quello già introdotto dal sistema delle imprese e degli enti no profit privati, a parte alcune inevitabili specificità di sistema che trovano la loro definizione nei principi contabili e negli schemi di bilancio del D.I. n. 19/2014, ma comunque con una esplicita e necessaria coerenza e conformità al codice civile ed ai principi contabili emanati dall’O.I.C.(13).

Note:
(1) Art. 5, comma 4, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(2) Introduzione della contabilità economico – patrimoniale.
(3) Legge di contabilità e finanza pubblica.
(4) Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.
(5) Enti locali territoriali ed enti del SSN (D.lgs. 118/2011) altri enti pubblici nazionali (D.lgs. 91/2011).
(6) Dopo la modifica e la proroga disposta dall’art. 6 comma 2 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2015, n. 15.
(7) Perdono totale rilevanza contabile esterna le eventuali divisioni gestionali dei dipartimenti e centri delle università.
(8) L’area di consolidamento è definita dall’art. 6 D.lgs. 18/2012.
(9) Stabiliti con il Decreto Interministeriale Ministero dell’università e della ricerca e Ministero economia e finanze n. 19 del 14 gennaio 2014.
(10) Art. 7 del D.I. n. 19/2014.
(11) E’ possibile consultare il sito https://ba.miur.it/.
(12) Nominata in attuazione dell’art. 9 del D.lgs. 18/2012 con funzioni di revisione principi contabili speciali e monitoraggio dell’avanzamento dell’introduzione della contabilità.
(13) Dichiarata anche della Fondazione OIC nel parere di conformità del Manuale Tecnico Operativo di cui all’art. 8 del D.I. n. 19/2014.

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