I criteri di valutazione introdotti dal decreto n. 139/15, che costituiscono una novità, sono relativi a costo ammortizzato e derivati: le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 2426 del codice civile.
Il costo ammortizzato, che riguarda titoli di debito, crediti e debiti, prevede che gli oneri accessori ad un finanziamento non siano più iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale ed ammortizzati in base alla durata dello stesso, in quanto costituiscono componenti finanziarie.
Inoltre il costo ammortizzato, che tiene conto anche del fattore temporale (attualizzazione, che non riguarda i titoli), prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non in base a quello nominale.
La norma transitoria, contenuta nell’articolo 12, comma 2, consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci – relative a titoli, crediti e debiti – riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Vediamo cosa cambia dal 2016 con le nuove regole rispetto al comportamento tenuto sino ai bilanci 2015, tenendo conto che per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata è previsto l’esonero dall’applicazione del costo ammortizzato.
L’Oic 15 (Crediti) e l’Oic 19 (Debiti) attualmente prevedono lo scorporo di interessi attivi/passivi impliciti inclusi nel ricavo/costo di vendita/acquisto di beni o prestazione di servizi: per ambedue i principi la sostanza è la medesima e speculare.
Il principio contabile Oic 15 disciplina lo scorporo degli interessi attivi effettuato in relazione a crediti commerciali, con scadenza oltre dodici mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi bassi.
L’ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio. L’ammontare degli interessi impliciti, costituto dalla differenza tra valore nominale del credito e corrispettivo a pronti, è rilevato inizialmente tra i risconti passivi e, successivamente, imputato nel bilancio in base alla durata del credito.
Lo scorporo non riguarda i crediti finanziari a media e lunga scadenza concessi a debitori senza corresponsione d’interessi o con interessi bassi, perché non derivano da operazioni di scambio di beni o servizi e, pertanto, non vi è un ricavo da rettificare: dal 2016 la novità principale riguarda proprio crediti e debiti finanziari.
Con riferimento a crediti e debiti commerciali, costo ammortizzato e attualizzazione – in via generale – non dovrebbero comportare cambiamenti, anche considerando il principio generale della rilevanza (articolo 2423 comma 4, c.c.) che rende non necessaria l’applicazione a importi con scadenza entro l’arco temporale attualmente previsto dai principi Oic 15 e Oic 19 (entro i dodici mesi).
Invece, come accennato, la situazione cambia per crediti e debiti finanziari che, in precedenza, in base ai principi Oic 15 e Oic 19, non comportavano alcuna attualizzazione.
Si può prevedere che la nuova norma riguarderà in particolare i prestiti infragruppo, a medio-lungo termine e con oneri accessori rilevanti, effettuati a “tasso zero” o ad un tasso non di mercato: un buon motivo per suggerire alle imprese di prevedere l’applicazione di un tasso di mercato, ovvero di gruppo.
Le novità in materia di derivati sono più consistenti. Dal 2016 tutti i derivati sono valutati al fair value e rilevati in bilancio, anche se non è stato pagato un corrispettivo al momento dell’acquisizione: anche quelli speculativi, con rilevazione di utili e perdite nel conto economico, ma eventuali utili non sono distribuibili.
I derivati di copertura si suddividono in due categorie in base alla tipologia di copertura: copertura di fair value *o *fair value hedging e cash flow o cash flow hedging.
Le coperture di fair value, che riguardano elementi presenti in bilancio, comportano la valutazione simmetrica dell’elemento coperto e dello strumento di copertura e la rilevazione delle variazioni di valore (fair value) nel conto economico, nella parte finanziaria o gestionale, a seconda della natura dell’elemento coperto (finanziaria o commodities). Gli utili relativi a derivati di copertura sono distribuibili.
Invece, la copertura di elementi di futura manifestazione (cash flow hedge) comporta la rilevazione delle variazioni di valore in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto e la successiva imputazione nel conto economico in base alle modalità dell’operazione stessa (si tratta, per esempio, di derivati collegati al rischio di prezzo di materie prime). Le riserve di patrimonio non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
Le nuove disposizioni si applicano dai bilanci 2016 senza previsione di norme transitorie e, pertanto, tutti i derivati, anche quelli già in essere, devono confluire nel bilancio 2016: le disposizioni riguardano anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma non riguardano le micro imprese le quali non possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 2426 n. 11-bis.
Per le imprese che redigono il bilancio in forma completa le informazioni relative ai valori di apertura all’1 gennaio 2016, con particolare riferimento al fair value, sono contenute, per effetto dell’articolo 2427-bis, nella nota integrativa del bilancio 2015.
La relazione al decreto precisa che saranno i principi contabili – che l’Oic deve aggiornare in base all’articolo 12, comma 3 del decreto – a fornire le indicazioni operative.

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