Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Deduzioni IRAP ed enti non commerciali”. Lo studio, all’approssimarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, approfondisce il tema delle deduzioni IRAP (di cui all’articolo 11 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) di cui possono usufruire gli enti non commerciali di diritto privato. 

La disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è caratterizzata da un principio generale di indeducibilità del costo del lavoro; sia nei confronti dei soggetti che determinano la propria base imponibile analiticamente (imprese ed esercenti arti e professioni), sia nei confronti dei soggetti (enti non commerciali e pubbliche amministrazioni) che calcolano l’imposta in base al metodo c.d. “retributivo”, costituendo le retribuzioni e gli altri compensi assimilati la base di determinazione del valore aggiunto della produzione. 

In deroga a detto principio generale, l’articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 1997 (il c.d. “Decreto IRAP”) prevede, al ricorrere di determinate circostanze, la possibilità di operare delle deduzioni dalla base imponibile, in funzione principalmente del costo del lavoro subito dal soggetto passivo d’imposta, nell’ottica di ridurne il cuneo fiscale. 

Trattandosi di una disciplina derogatoria del principio generale, la normativa di riferimento è soggetta ad interpretazione restrittiva, dovendosi quindi escludere la possibilità di procedere con criteri esegetici di tipo analogico o estensivo. 

Il sistema di deduzioni delineato dall’articolo 11 del “Decreto IRAP” è diversamente articolato in funzione delle caratteristiche soggettive dell’ente, nonché della tipologia di attività esercitata. Nell’ambito di queste disposizioni, di seguito si analizzeranno quelle applicabili ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, lettera e) del “Decreto IRAP”; vale a dire agli enti privati di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir) che determinano la base imponibile IRAP con metodo retributivo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del medesimo “Decreto IRAP” e che svolgono sia attività istituzionale che, in misura non prevalente, attività commerciale. 

Obiettivo del presente studio è, infatti, quello di verificare quali siano le deduzioni IRAP operanti con riferimento ad un ente non commerciale di diritto privato, residente nel territorio dello Stato, che svolge (in misura non prevalente) anche attività commerciale. 

Il documento, vista la complessa articolazione del sistema normativo di riferimento, si conclude con un breve quadro di sintesi, di rapida consultazione,  che riepiloga gli elementi caratterizzanti di ogni singola misura. 

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