E’ stato pubblicato il secondo numero dell’’informativa periodica “Diritto societario”, il progetto condiviso tra il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Fnc), al fine di informare sull’attività istituzionale svolta dal Consiglio, come spiegano i due Consiglieri nazionali delegati alla materia Massimo Scotton e Lorenzo Sirch. L’informativa ospita anche una sezione dedicata a “Giurisprudenza e Prassi”, con una rassegna delle pronunce giurisprudenziali e delle prassi in uso relativamente ad ambiti del diritto societario, e del diritto di impresa più in generale, e una sezione riservata alle “Novità”, che raccoglie le informazioni e le notizie relative ai recenti provvedimenti normativi che attengono al diritto societario.

Nell’informativa viene segnalato anche il documento “Disclosure di informazioni non finanziarie. Tendenze internazionali e nazionali sulle attività di rendicontazione e di asseverazione”,elaborato dall’area di delega di Scotton e da quella del Consigliere nazionale Raffale Marcello (Principi contabili, Principi di revisione e sistema dei controlli). Si tratta di uno studio, ultimo in ordine cronologico, di una serie ormai lunga di contributi sull’argomento, con il quale il Consiglio nazionale conferma la propria convinzione che individua nella sostenibilitàdi sistema e nella rendicontazione di corporate responsibility (oltre che importanti spazi per l’espletamento di nuove attività professionali) elementi imprescindibili per lo sviluppo dell’attuale contesto sociale ed economico. Obiettivo principale del documento è fornire una panoramica generale sugli sviluppi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all’asseverazione dei relativi strumenti di disclosure tramite evidenze e informazioni reperite in diverse directory o risultanti dalla rielaborazione di dati contenuti in database gestiti da organizzazioni internazionali e in indagini svolte da operatori di settore internazionali o nazionali.

“Come ormai noto – si legge nell’informativa – recependo la direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria, il d.lgs. n. 254/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, un obbligo di rendicontazione non finanziaria e di comunicazione di informazioni sulla diversità degli organi aziendali nel settore privato, le cui disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e alle relative relazioni, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, alle imprese che abbiano superato determinati limiti dimensionali. Peraltro, la previsione dell’obbligo (e della responsabilità), a carico delle imprese, di fornire una serie di informazioni di sostenibilità nei bilanci annuali e consolidati ha una portata che travalica l’attuale circoscrizione della stessa alle sole imprese di grandi dimensioni e di interesse pubblico: tale asserzione è giustificata dai dati che sono esposti in questo documento, da cui emergono, da un lato, un’ampia diffusione del reporting CR volontario sia tra le società quotate sia tra altre tipologie di aziende operanti in settori tra loro molto diversi con riguardo agli impatti sociali e ambientali generati, dall’altro, il corollario di oneri relativamente marginali connessi a tale tipologia di rendicontazione (in rapporto ad altre attività amministrative e contabili)”.

D’altronde, è la tesi del Consiglio nazionale, “il d.lgs. n 254/2016 ha ampliato le fattispecie formalmente coinvolte rispetto a quelle indicate nella direttiva europea, prevedendo la possibilità del riconoscimento di una sorta di “attribuzione reputazionale” a enti che, pur non obbligati agli adempimenti di sustainability disclosure (quali sono le medie e piccole imprese), predispongano una dichiarazione non finanziaria conforme alle disposizioni. Ed è chiaro, come rimarcato nelle conclusioni del documento, che l’impatto della nuova normativa sulla professione è, potenzialmente, di considerevole rilievo per quanto attiene gli ambiti del reporting, del controllo e dell’asseverazione, con riguardo sia agli adempimenti da parte dei soggetti obbligati sia alla consulenza per l’implementazione del non-financial reporting nelle imprese di medie e piccole dimensioni che intendano intraprendere il sentiero della sostenibilità produttiva o sviluppare in questa prospettiva la propria gestione, per ragioni vuoi reputazionali vuoi strategiche, nella ragionevole presunzione che, nei prossimi anni, il legislatore introduca ulteriori benefici correlati alla compliance con tali specifiche previsioni normative”.

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