Rispettare anche nel mese di agosto il termine di emissione delle fatture elettroniche entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione comporta gravi disagi per i professionisti. “Questo termine – afferma in una nota il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Massimo Miani – nel periodo feriale mette in estrema difficoltà molti nostri colleghi e, più in generale, tutti i prestatori di servizi. Pur essendo oggi previsto per i contribuenti mensili lo slittamento al 30 settembre 2019 della moratoria sulle sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura, il problema si pone comunque per i contribuenti trimestrali e, dall’anno prossimo, anche per quelli mensili. Per questo – prosegue Miani – chiediamo una sospensione feriale anche per il termine di emissione delle fatture, fermo restando ovviamente il rispetto del termine di liquidazione periodica del tributo, soluzione questa che, senza arrecare alcun nocumento al gettito erariale, costituirebbe, senza dubbio, un segnale concreto dell’attenzione del legislatore alle esigenze di effettiva, e non solo formale, semplificazione del nostro sistema fiscale”.

I commercialisti chiedono chiarimenti anche sulla rateizzazione per chi ha versato, senza un piano prestabilito, prima del 30 settembre. “Dalla lettura della risoluzione delle Entrate n. 71 del 1° agosto scorso – affermano i due Consiglieri nazionali delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal – sembrerebbe evincersi che i contribuenti che hanno versato importi sganciati da un piano di rateazione, secondo le disponibilità, fino al 30.9.2019, non possano beneficiare della rateizzazione del residuo e debbano versare tutto entro il 30 settembre. Una indicazione che appare eccessivamente rigorosa e di cui non comprendiamo le motivazioni. Ci chiediamo perché impedire di versare il residuo a ottobre e novembre, ovviamente rispettando gli importi minimi dovuti alle scadenze di ciascuna rata. Ci auguriamo che l’Agenzia delle Entrate possa fornire un chiarimento ulteriore sul punto e soprattutto che l’interpretazione non sia restrittiva e punitiva per i contribuenti”.

 

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