Le collaborazioni coordinate e continuative spariranno definitivamente con il contratto a progetto? O ci troviamo a un nuovo punto di partenza?
Questa è la domanda che ci si pone alla vigilia dell’emanazione del decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali, che abroga la disciplina dei contratti a progetto e riconduce al lavoro subordinato tutte le collaborazioni organizzate dal committente.
Le intenzioni del governo si riassumono nella rubrica del Titolo II dello schema legislativo sulla “Riconduzione al lavoro subordinato”. L’intento perseguito oggi dal legislatore è, in buona sostanza, quello di ricondurre alla regolarità una serie di rapporti di lavoro precari, indirizzandoli verso la subordinazione.
La prima novella si rinviene all’art. 49, che, nello specifico, elimina il contratto a progetto introdotto dalla Legge Biagi, che aveva legato la parasubordinazione al concetto di progetto, con una disciplina contrattuale articolata, rigida e, a tratti, incomprensibile. Detta disciplina aveva la pecca di trascurare completamente i principi discriminatori tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato: l’assoggettamento o meno al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. E, difatti, la giurisprudenza maggioritaria, quando veniva interrogata in materia di qualificazione dei rapporti, riportava coerentemente l’attenzione su questi caratteri, indagando, peraltro, il concreto svolgimento dei rapporti stessi e interessandosi spesso ben poco ai contenuti dei contratti.
Il secondo articolo che rileva è il n. 47, che ridefinisce la disciplina delle collaborazioni, stabilendo che “a far data dal 01/01/2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Un primo approfondimento utile riguarda il significato di “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo”. Un qualsiasi lavoratore autonomo rende prestazioni di lavoro personali, in via continuativa e dal contenuto ripetitivo, dal momento che fa ciò che deve fare. L’avverbio “esclusivamente” viene, peraltro, ridimensionato dalla complessità del sistema in cui operiamo: la parcellizzazione delle specializzazioni ci rende costantemente dipendenti da altre professionalità, oppure ciò comporta un approccio alle tematiche in equipe. Non si dimentichi, peraltro, che questa previsione è in netto contrasto con l’art. 2222 del codice civile che incardina nel lavoro autonomo le prestazioni rese “con lavoro prevalentemente proprio”.
Non è nemmeno chiara la successiva condizione che farebbe scattare la subordinazione: l’organizzazione dell’esecuzione delle prestazioni in capo al committente. Da sempre, l’indice – tra l’altro non assoluto – di subordinazione è l’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro e non certo la semplice circostanza che il committente organizzi l’esecuzione delle prestazioni. Sarà, in pratica, l’intensità con la quale il committente esplica la sua attività organizzativa a determinare o meno il vincolo di subordinazione.
Un contratto di lavoro è autonomo a prescindere dal regime fiscale prescelto e la sua genuinità è rinvenibile solo nella concreta modalità di svolgimento del rapporto stesso. La disciplina fiscale in ambito IVA (art. 5 del DPR 533/1972) e di imposte dirette (art. 50, c. 1, lett. c-bis del TUIR) stabilirà, poi, in via del tutto indipendente, se il compenso da lavoro autonomo sarà soggetto al regime IVA o viceversa sara? assimilato al reddito da lavoro dipendente.
L’annuncio fatto da tanta stampa, a tamburi battenti, dell’eliminazione dei contratti a progetto – e la conseguente preoccupazione serpeggiante tra gli operatori – va, pertanto, ridimensionato: ai professionisti sarà risparmiato l’onere di doversi spesso inventare dei fantasiosi progetti di lavoro e – come già oggi accade – sarà, viceversa, richiesto di valutare se, in base al reale svolgimento del rapporto lavorativo, sia corretto instaurare una collaborazione coordinata e continuativa, un rapporto a partita IVA o, infine, un rapporto di lavoro subordinato. A chiusura, una rapida riflessione, forse un po’ polemica: con l’emanando decreto, il governo si pone il nobile obiettivo di lanciare un ulteriore colpo di scure sul precariato, ma trascura, però, di gettare un sincero sguardo a molti settori economici, oramai esausti. Ci si attende, in-fatti, che chi non è in grado di sostenere i costi del lavoro subordinato anche domani troverà il modo di realizzare delle operazioni di “maquillage” in fase di contrattualizzazione dei rapporti di lavoro stesso.
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