Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nell’ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l’acquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso.
Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novità, a cominciare dall’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione e da una specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione. Vengono poi individuati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi. Il nuovo regolamento prevede poi l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza e l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning. Semplificate inoltre le norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative e riformulate e semplificate le norme aventi ad oggetto i rapporti con i “soggetti autorizzati”.
Il nuovo testo, infine, riformula alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e introduce disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sono presenti alcuni refusi. In particolare, si segnala nella Informativa n. 01/2018 del consiglio nazionale dei commercialisti, all’articolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6,” è stato omesso il termine “non”. Pertanto, spiega il Consiglio nazionale, “la disposizione, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF”.
Il Consiglio Nazionale ha già inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.
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