È entrato in vigore, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia lo scorso 31 dicembre, il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili approvato dal Consiglio nazionale della categoria il 16 giugno 2021. Il nuovo Regolamento è stato aggiornato dal CNDCEC nella seduta del 31 ottobre 2021 con i nuovi codici materie area F.1. definiti ad hoc per la formazione degli Esperti indipendenti.

Con le modifiche apportate al Regolamento, il Consiglio Nazionale ha inteso:

– precisare che anche gli iscritti sospesi ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale sono obbligati a svolgere la formazione;

– introdurre il requisito della durata minima di 12 ore per le attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5, coerentemente con quanto richiesto nella prassi e previsto ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento in relazione alle attività formative riconosciute equipollenti ai corsi di formazione iniziale e l’aggiornamento biennale ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202;

– coordinare le norme ai contenuti della regolamentazione dei corsi di alta formazione SAF;

– meglio dettagliare le caratteristiche delle piattaforme informatiche autorizzate dal CNDCEC per l’erogazione delle attività in modalità e-learning;

– garantire da parte degli Ordini la corretta attribuzione dei crediti formativi conseguiti dagli iscritti;

– definire i criteri di attribuzione dei crediti formativi in relazione alle “attività di formazione” di cui all’articolo 1, comma 5;

– precisare le modalità di determinazione del periodo di esonero e a definire il valore dei crediti eventualmente conseguiti dall’iscritto in regime di esonero;

– ridurre il numero di ore gratuite che il soggetto autorizzato è tenuto a chiedere in accreditamento e a riformulare le caratteristiche degli eventi gratuiti offerti;

– precisare che l’autorizzazione concessa ai soggetti autorizzati non include la possibilità di chiedere l’accreditamento degli eventi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli ee.ll. (C7bis), che necessitano della condivisione da parte del Ministero dell’Interno;

– precisare il contenuto dell’istruttoria che, ai sensi dell’articolo 13, gli Ordini svolgono in relazione alle attività formative presentate in accreditamento dai “Soggetti autorizzati”;

– precisare che oltre agli Ordini, anche i soggetti autorizzati e le SAF possono richiedere, per eccezionali motivi, l’accreditamento delle attività formative anche dopo lo svolgimento delle stesse;

– adeguare le norme che definiscono le modalità di comunicazione/trasferimento dei crediti formativi alle attuali funzionalità del portale.

L’informativa n. 4/2022 del Consiglio nazionale

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