La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC tornano ad occuparsi della riforma del Terzo settore. Lo fanno in un documento in cui vengono approfondite le tematiche di diritto transitorio, sia sotto il profilo civilistico, che sotto il profilo fiscale.
Muovendo dall’assunto che la qualifica di ETS discende dal possesso congiunto dei requisiti fissati nell’art. 4 del Codice del terzo settore (di seguito, Codice) e dalla centralità che verrà a svolgere, quando istituito ed operativo, il Registro unico nazionale (di seguito, RUNTS), il documento pone nella dovuta evidenza come il legislatore della riforma del Terzo Settore abbia già dotato l’ordinamento di norme che possono trovare applicazione ancor prima della completa definizione e diffusione delle procedure per il funzionamento del RUNTS.
L’individuazione di queste disposizioni, che, peraltro, condizionano la costituzione dei nuovi ETS e l’adeguamento degli statuti dei preesistenti enti no profit, passa necessariamente attraverso l’esatta interpretazione dell’ambito applicativo di alcune disposizioni. Ci si riferisce, più precisamente, all’art. 101, all’art. 102 e all’art. 104 del Codice.
La combinazione delle previsioni contenute negli articoli menzionati consente di pervenire alla conclusione per cui occorre distinguere tra disciplina relativa al regime pubblicitario degli ETS e disciplina strettamente attinente al regime civilistico.
Con riferimento agli aspetti attinenti al regime pubblicitario degli ETS, in linea con le indicazioni degli uffici del Ministero del lavoro, il documento perviene alla conclusione che ad oggi ad essere “sterilizzata” è l’applicabilità delle disposizioni la cui efficacia risulti direttamente condizionata dall’operatività del RUNTS (che avverrà secondo le previsioni di cui all’art. 53 del Codice).
Le modalità di iscrizione – e di cancellazione – degli ETS sono ad oggi disciplinate dalle norme esistenti che regolano il funzionamento dei registri nazionali, regionali o provinciali, di APS, ODV, ovvero della sezione speciale del registro delle imprese dedicata all’impresa sociale, ovvero del registro ONLUS. Risulta chiaro il senso da attribuire alle previsioni di cui all’art. 101, secondo comma, del Codice, peraltro rafforzato da quanto declinato nel successivo comma terzo, dove si afferma che il requisito dell’iscrizione al RUNTS nelle more dell’istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Per quanto attiene agli aspetti riconducibili all’organizzazione degli enti, passando dunque a sintetizzare la disciplina direttamente incidente sugli aspetti privatistici, si osserva che gli enti no profit che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del Codice, vale a dire al 3 agosto 2017, e pertanto che risultano già iscritti in uno dei predetti registri di settore, potranno continuare ad esserlo fino alla data di effettiva operatività del RUNTS. Questi ultimi enti, però, qualora intendessero fruire della qualifica di ETS e dei relativi benefici, saranno tenuti ad adeguare i propri statuti alla nuova disciplina del Codice entro diciotto mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo, onde evitare che il comparto del Terzo settore ricomprenda soggetti giuridici difformi rispetto alla caratterizzazione fornita dal legislatore con l’intervento di “riforma organica”.
Le imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del 20 luglio 2017 e già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono adeguare i propri statuti e uniformarsi alla disciplina di cui al predetto d.lgs. n. 112/2017 entro dodici mesi a decorrere dal 20 luglio 2017, ovvero entro il differente termine fissato nello schema di decreto correttivo del d.lgs. n. 112/2017 recentemente trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati.
In definitiva, a partire dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice) ovvero dal 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 112/2012), la costituzione di ETS e di imprese sociali è disciplinata dalle disposizioni contenute nei nuovi testi che risultino direttamente applicabili. L’inoperatività del RUNTS comporterà che tali ETS (ricomprensivi di imprese sociali e cooperative sociali) dovranno iscriversi nei registri già in uso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101, comma 3, del Codice. Ne discende che la verifica dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione dovrebbe essere effettuata dai competenti registri sulla base delle disposizioni vigenti alla data della costituzione e dunque sulla base delle disposizioni contenute nel Codice o nel d.lgs. n. 112/2012.
Nell’ipotesi in cui l’ente si fosse costituito in data anteriore al 3 agosto 2017 ma richieda attualmente o prossimamente l’iscrizione in uno dei registri esistenti, gli uffici del registro non possono né potranno negare l’iscrizione e la verifica dei requisiti, richiesti a tal fine, verterà necessariamente sulla disciplina vigente al momento della costituzione, fermi restando gli obblighi di adeguamento di cui all’art. 101, comma 2, del Codice.
Accedendo a questa tesi, il documento si sofferma sull’analisi delle previsioni del Codice che devono essere necessariamente rispettate e contemplate negli statuti degli ETS che si siano costituiti o che abbiano adeguato i propri statuti alla novellata normativa, dalla sua entrata in vigore.
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