Con l’avvio, lunedì prossimo 8 novembre 2021, del nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate di “Gestione procure”, riservato ai commercialisti, si compie un nuovo passo nel processo di semplificazione relativo alla documentazione degli incarichi che il professionista riceve dai propri clienti, fortemente voluto dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDCDEC), che è iniziato nel mese di luglio 2019 con l’introduzione dell’impegno cumulativo alla trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni.

L’impegno cumulativo

Ed infatti, con il comma 6-bis dell’articolo 3 del d.P.R. n. 322/1998 (introdotto dall’articolo 4-ter, comma 1, del d.l. n. 34/2019 su proposta del CNDCEC) è stato finalmente previsto, nei casi in cui il contribuente conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, che il professionista possa rilasciare – anziché, come in precedenza, un impegno a trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate distintamente per ciascuna di tali dichiarazioni o comunicazioni – un impegno cumulativo che può essere contenuto anche nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno.

L’impegno si intende conferito per la durata indicata nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, ferma restando la facoltà di revoca espressa.

In tal modo è stato semplificato il complesso sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che, per come era strutturato, comportava un notevole dispendio di tempo e costi di archiviazione per il professionista.

La gestione delle procure

A tale semplificazione, si aggiunge ora quella relativa alla gestione delle procure ricevute dai propri clienti per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e assistenza presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600/1973.

Il nuovo servizio telematico, previsto dalla convenzione sottoscritta dal CNDCEC con l’Agenzia delle entrate in data 30 maggio 2019, consente ai Commercialisti, in via facoltativa, di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle procure ricevute dai propri clienti nonché i dati dei collaboratori e dipendenti dello studio eventualmente sub-delegati dal professionista, eliminando la necessità di produrre, in sede di accesso, l’esemplare cartaceo della procura ricevuta.

Nulla vieta che tale procura sia conferita già nel mandato professionale sottoscritto dal contribuente, con conseguente ricomprensione in quest’ultimo documento, oltre che dell’incarico ricevuto, dell’impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e comunicazioni (in luogo dell’impegno distinto per ciascuna di esse), nonché della procura a rappresentare e assistere il cliente presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate (in luogo delle procura distinta per singola pratica).

In tal modo operando, il professionista non avrà più bisogno di conservare la delega (o la subdelega ai propri dipendenti o collaboratori) per ogni singola attività, potendo far confluire tali deleghe nel mandato professionale sottoscritto dal contribuente, che dunque resta, in tal caso, l’unico documento da conservare nei propri archivi, con l’ulteriore vantaggio di non dover esibire la delega in sede di accesso presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, ma solo il proprio documento d’identità.

Per ciascuna procura, i dati da comunicare all’Agenzia delle entrate sono i seguenti: codice fiscale, tipo e numero di documento d’identità del delegante, periodo di validità della delega e spunta relativa all’eventuale autorizzazione ad avvalersi di propri collaboratori/dipendenti.

I dati delle procure possono essere comunicati anche in modo massivo, trasmettendo un file unico in formato “.csv” contenente le informazioni relative alle singole procure ricevute.

Il professionista può anche abbinare alla propria posizione, in modo singolo o massivo, i dati identificativi (codice fiscale, cognome e nome) dei propri collaboratori o dipendenti, specificando il periodo di validità della sub-delega loro conferita.

In caso di variazioni dei dati relativi alle procure conferite dai clienti e ai collaboratori/dipendenti sub-delegati sono disponibili le funzioni di modifica o revoca dei dati precedentemente comunicati.

In questa prima fase, i servizi che possono essere delegati attraverso l’applicativo web “Gestione procure”, sono i seguenti: presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento parziale, cartelle di pagamento e atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate non lavorabili tramite CIVIS; consegna di documentazione a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni; presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi (ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente dei rimborsi fiscali); richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate; consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle entrate; presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS.

Il nuovo servizio, che potrà in futuro ricevere ulteriori sviluppi con l’attivazione di nuove funzionalità, costituisce dunque un ulteriore passo in avanti nel percorso di semplificazione del nostro sistema fiscale e di eliminazione degli adempimenti inutili.

Il servizio web di consegna documenti e istanze in modalità telematica

In tale contesto si inquadra anche il nuovo servizio web di consegna documenti e istanze in modalità telematica che la Divisione Servizi dell’Agenzia delle entrate ha attivato, dal luglio scorso, in esito alle specifiche richieste in tal senso formulate dal CNDCEC nell’ambito del Tavolo tecnico intrattenuto con l’Agenzia.

Il nuovo servizio consente a contribuenti e professionisti di consegnare documenti e istanze agli Uffici sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia, sia di propria iniziativa, e di ottenere la ricevuta di protocollazione.

Il servizio può essere utilizzato in tutti quei casi in cui la normativa o i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate non prevedono una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione.

Il servizio può essere utilizzato, tra l’altro, per presentare:

  • istanze di adesione, conciliazione; istanze di autotutela e di annullamento mod. F24 a saldo zero;
  • istanze di rimborso;
  • richieste certificati e copie;
  • risposte a questionari e inviti, documentazione per controlli preventivi su 730 e osservazioni su pvc;
  • denunce eventi successivi alla registrazione;
  • richiesta registrazione atto privato (escluse locazioni);
  • istanze di rettifica dati presenti in banche dati catastali, richieste iscrizione/cancellazione negli atti del catasto sussistenza requisiti ruralità, richieste foglio di mappa in formato digitale.

Il servizio non può essere invece utilizzato per:

  • conferire la delega di accesso al Cassetto fiscale o all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica;
  • comunicare l’Iban per l’accredito dei rimborsi fiscali o dei contributi a fondo perduto;
  • presentare istanza di interpello.

Se esiste già un’apposita funzionalità telematica per usufruire del servizio che interessa, occorre utilizzare detta funzionalità. Così, ad esempio, per registrare un contratto di locazione va utilizzato “RLI” e per richiedere assistenza su comunicazioni, avvisi telematici e cartelle di pagamento, o presentare istanza di autotutela per le locazioni, bisogna utilizzare il canale CIVIS.

La sezione web certificati

A completare il quadro delle novità, si segnala infine l’attivazione della sezione web “Certificati”, presente all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, in cui il contribuente può richiedere il certificato di attribuzione del codice fiscale e il certificato di attribuzione della partita Iva che sono rilasciati sia in formato originale che in copia conforme, da stampare o esibire.

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