Si è tenuta nei giorni scorsi una riunione del tavolo tecnico INPS – Commercialisti. Il Consiglio nazionale della categoria era rappresentato dalla consigliera con delega al lavoro, Marina Andreatta, dal ricercatore area lavoro della Fondazione nazionale dei commercialisti, Alessandro Ventura, nonché dai commercialisti Cristina Costantino, Luisella Fontanella e Angela Fusco. La riunione è stata coordinata dal direttore centrale entrate dell’INPS, Antonio Pone. Al centro dei lavori una consultazione sulle segnalazioni e sui quesiti formulati all’istituto dallo stesso Consiglio nazionale.

Pone ha sottolineato l’importanza che il canale di comunicazione con la categoria sia costantemente alimentato. A tal proposito, i partecipanti hanno convenuto sull’opportunità di programmare eventi formativi dedicati ai commercialisti del lavoro, riguardanti le nuove procedure telematiche e i servizi che l’Istituto previdenziale sta implementando con l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR, anche attraverso i canali di comunicazione che saranno messi a disposizione dal Consiglio nazionale.

  1. Orientamenti tecnici e interpretativi

Le tematiche oggetto di consultazione hanno riguardato il lavoro sportivo, l’indennità NASPI e la possibilità di cumulo, questioni relative al minimale e agli obblighi contributivi nonché alle agevolazioni e alla spettanza dei benefici contributivi.

  • Il lavoro sportivo: indennità NASPI e obblighi di denuncia mensile UNIEMENS

Affrontando temi di attualità, un primo quesito ha riguardato i lavoratori sportivi, di cui all’art. 27 della legge n. 36/2021, con riferimento ai compensi percepiti dal 1° luglio 2023 e la loro compatibilità con l’indennità NASpI nonché all’obbligo di comunicazione all’INPS, di cui all’art. 9, co. 2 e 3, e all’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 22/2015.

L’argomento sarà oggetto di una circolare di prossima emanazione, attualmente in attesa di nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Alla luce della riforma, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi sono qualificati come redditi da lavoro con la conseguenza che gli stessi sono parzialmente cumulabili con l’indennità NASpI a condizione che si rispettino gli obblighi comunicazionali previsti dalla legge.

Al contempo, stando alle indicazioni dell’Istituto previdenziale, i compensi percepiti dal lavoratore sportivo nel limite della soglia di esenzione di 5.000 euro sono interamente cumulabili senza che sia richiesta comunicazione del reddito annuo presunto. L’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto dovrà essere adempiuto soltanto al superamento della soglia di esenzione.

Inoltre, per quanto riguarda la denuncia mensile UNIEMENS, l’INPS conferma che la deve essere inviata solo quando vengono erogati compensi eccedenti la franchigia dei 5.000 euro, prevista dall’art. 35 co. 8-bis della legge n. 36/2021, quindi quando soggetti a contribuzione, così come indicato nella circolare INPS del 31.10.2023, n. 88.

  • Collaborazione familiare è indennità NASPI

In tema di compatibilità dell’indennità NASpI, l’Istituto ha accolto la tesi del Consiglio nazionale per la quale i collaboratori familiari, al di fuori dell’ipotesi di impresa familiare cui all’art. 5 commi 4 e 5 del DPR 917/86, che prestano l’attività gratuitamente, seppure obbligati all’iscrizione alla Gestione Commercianti/Artigiani, conservano il diritto alla percezione della NASPI e, al contempo, non sono tenuti all’obbligo della comunicazione all’INPS.

  • Esonero dal ticket di licenziamento nel settore delle costruzioni edili

In ordine alle possibilità di esonero dal ticket di licenziamento per completamento delle attività e chiusura del cantiere, nel settore delle costruzioni edili, di cui all’art. 2 commi 31-35 della legge n. 92/2012, la posizione registrata è risultata controversa.

Il Consiglio nazionale ha chiesto chiarimenti alla Direzione Centrale circa la spettanza dell’esonero dal versamento del contributo anche per i licenziamenti a seguito del completamento di specifiche fasi lavorative senza la chiusura del cantiere. L’esempio proposto riguardava il completamento dei lavori di escavazione con il successivo avvio dei lavori di costruzione nel cantiere e il licenziamento dei lavoratori escavatoristi per fine fase lavorativa, vista l’impossibilità di adibire i lavoratori ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Secondo quanto prospettato dall’INPS, dalla lettura del dato normativo l’esenzione spetterebbe soltanto quando sia al contempo verificato il completamento delle attività e la chiusura del cantiere. Questo implica che senza la fine del cantiere non risulterebbe possibile riconoscere l’esonero dal versamento del ticket di licenziamento, nonostante i lavoratori interessati dall’interruzione del rapporto di lavoro siano specificamente adibiti a lavorazioni o a fasi di lavoro ormai ultimate, senza possibilità di ulteriore rioccupazione.

Considerando le ripercussioni sui casi pratici prospettati, l’Istituto si è riservato di effettuare una valutazione sulla base dell’analisi del contenzioso esistente sull’argomento.

  • Aspettativa non retribuita e minimale contributivo

Riguardo al versamento dei contributi sul minimale contributivo, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro conseguente a richiesta di aspettativa non retribuita per casistiche non previste da disposizioni normative o dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, l’INPS conferma l’esclusione dal versamento dei contributi, però, a condizione che le rispettive prestazioni non siano state rese per volontà del lavoratore o comunque con accordo raggiunto con lo stesso nel suo interesse esclusivo. In tali casi si rende sempre necessario accertare in concreto le ragioni per le quali la prestazione non sia stata resa, con onere della prova a carico del datore.

Continuando sul minimale contributivo, per i lavoratori part time viene confermato quanto indicato nel messaggio INPS 14.2.2005 n. 5143. Pertanto, per tali lavoratori i contributi previdenziali devono essere calcolati tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale anche qualora i lavoratori part-time siano retribuiti con paga fissa o mensilizzata. Questo, ferma restando l’eccezione per il settore edile dove, ai sensi l’art. 29 del D.L. n. 244/1995, l’obbligo contributivo deve essere parametrato all’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n. 15120/2019, n. 8794/2020 e 8795/ 2020).

  • Incentivo all’assunzione di percettori di NASPI

Oggetto di consultazione, inoltre, il caso della spettanza dell’incentivo all’assunzione di lavoratori percettori della NASpI, di cui all’art. 2 co. 10-bis della Legge 92/2012, quando l’assunzione a tempo indeterminato faccia riferimento al dipendente che percepisce l’indennità concessa per la fine di un precedente rapporto a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro. La Direzione Centrale INPS ha confermato la spettanza dell’agevolazione dal momento che le disposizioni normative non prevedono il caso di esclusione, quantunque nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 1 co. 1175 della Legge 296/2006 e all’art. 31 del d. lgs. n. 150/2015.

Resta impregiudicata, al contempo, la possibilità per l’Istituto previdenziale di accertare eventuali comportamenti elusivi svolti unicamente per la fruizione dell’incentivo.

Inoltre, in relazione all’incentivo per l’assunzione dei lavoratori percettori della NASpI, il Consiglio nazionale ha chiesto all’INPS di valutare la possibilità di implementare per i datori di lavoro e gli intermediari la possibilità di conoscere l’importo dell’indennità residua spettante al lavoratore attraverso una procedura di interrogazione degli archivi INPS, previa acquisizione di autorizzazione da parte del lavoratore stesso. Qualora le disposizioni Privacy impedissero tale procedura, il dato potrebbe essere messo a disposizione del lavoratore che potrà, su richiesta, consegnarlo al datore di lavoro.

  • Condizioni generali di godimenti dei benefici contributivi

In materia di agevolazioni contributive, considerato che le procedure di invio delle comunicazioni obbligatorie UNILAV non consentono, oltre i 5 giorni dall’invio, la correzione di tutti i campi della comunicazione tramite l’apposita funzione di “rettifica”, la correzione di alcuni errori, anche di carattere materiale nell’UNILAV potrebbe rendere necessario annullare la comunicazione per l’invio di un nuovo UNILAV con i dati corretti che, però, risulterebbe inviato tardivamente.

Si è pertanto chiesto all’INPS se tali comunicazioni correttive, risultanti formalmente tardive possano essere considerate nei termini per non dare luogo alla perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

L’INPS ha ribadito che, in caso di annullamento, la comunicazione correttiva presentata tardivamente comporta la riduzione del beneficio come stabilito dall’art. 31 co. 3 del d. lgs. n. 150/2015.

  • Cumulo benefici contributivi

Rimanendo in tema di benefici contributivi, si conferma che l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani NEET, di cui all’art. 27 del D.L. 48/2023, possa essere cumulato con la decontribuzione SUD e riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali come indicato nel messaggio INPS 10.8.2023 n. 2923.

  • Retribuzioni convenzionali per il lavoro all’estero

In tema di retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi relativi ai lavoratori italiani operanti all’estero, il Consiglio nazionale ha segnalato la necessità di precisazioni per quanto riguarda il settore dei pubblici esercizi. La Direzione Centrale INPS, a seguito di espressa richiesta di chiarimenti al Ministero del Lavoro, ha affermato che la categoria dei lavoratori occupati nell’ambito della ristorazione e dei pubblici esercizi è ricompresa all’interno del settore di attività Commercio-Terziario.

  • Inquadramento previdenziale

Per i maestri di sci, l’INPS conferma, come già chiarito nel messaggio INPS 5.12.2012 n. 20027, che l’obbligo contributivo alla Gestione Commercianti non è soggetto a sospensione anche in presenza di una attività stagionale. Pertanto, per sospendere il versamento dei contributi nei periodi nei quali non viene esercitata l’attività, si rende necessaria la chiusura della partita IVA. La cancellazione dalla Gestione Commercianti è prevista solo nel caso in cui nei periodi di sospensione il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo pieno perché determinerebbe il venir meno, per quei mesi, dei requisiti di abitualità e prevalenza.

  1. Segnalazioni e implementazioni

 Al termine dell’analisi dei quesiti proposti, sono state formulate una serie di segnalazioni e di richieste di implementazione delle procedure INPS.

In proposito, è stata manifestata la necessità per i datori di lavoro e gli intermediari abilitati di poter scaricare o ristampare il DM80 tramite piattaforma telematica INPS.

Per quanto concerne, invece, la gestione dei debiti contributivi, il Consiglio nazionale ha evidenziato l’impossibilità di verificare nel cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata quali insoluti siano stati iscritti a ruolo e, contestualmente, ha chiesto alla Direzione Centrale INPS l’implementazione di una procedura che consenta la visualizzazione di tali dati.

Infine, in materia di gestione del massimale contributivo, considerato che la mancata o inesatta comunicazione delle informazioni riguardanti il massimale abbia comportato il pagamento di differenze contributive anche di importi considerevoli, il Consiglio nazionale ha chiesto che la procedura di controllo delle denunce mensili UNIEMENS venga implementata con la segnalazione dei lavoratori soggetti a massimale. Per l’Istituto una simile soluzione non risulterebbe possibile ma, al contempo, rende noto che è in fase di sperimentazione un’apposita procedura telematica per fornire un prospetto sintetico per verificare lo status del lavoratore di “vecchio” o “nuovo” iscritto. Nel prospetto saranno indicate le informazioni minime sulla prima iscrizione del lavoratore a forme pensionistiche obbligatorie o alla presenza di domanda di opzione al regime contributivo. La procedura sarà simile a quella di verifica nelle banche dati INPS della presenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per verificare la spettanza delle agevolazioni contributive. Pertanto, prima di procedere all’interrogazione degli archivi dell’Istituto, si dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da parte del lavoratore interessato, attestante l’anzianità contributiva.

 

 

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