L’intervento innovativo operato con il Codice della crisi di impresa comporta un epocale mutamento, sia nelle modalità di «gestione» dell’impresa, sia nell’atteggiamento che i professionisti interessati dovranno tenere nella «conduzione e gestione» dello stato di crisi.

Per i professionisti, infatti, emergono nuove opportunità che involgono la consulenza alle imprese nell’ottica del risanamento, l’assunzione di incarichi nella governance delle Srl, la possibilità di esser designati quali componenti dell’Ocri e altre opportunità anche nella consulenza aziendale sui ben noti temi del “pre”-early-warning. Si rafforzano, altresì, le prerogative degli Occ, costituiti dagli Ordini professionali ai sensi del Dm 202/2014, e viene confermato anche l’importante ruolo svolto dal professionista indipendente in merito alle attestazioni di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani concordatari, introducendo anche la figura dell’attestatore nella ipotesi di scostamento motivato dagli indici.

Si tratta di un innegabile cambio di prospettiva in cui i professionisti svolgeranno accanto all’impresa e per l’impresa funzioni fondamentali. A partire dalla procedura di allerta, su cui è d’obbligo soffermarsi, nella presentazione dei nuovi scenari.

La modifica di alcune regole di diritto societario e l’attivazione tempestiva della procedura di allerta, infatti, vogliono essere strumenti “anticipatori” all’accesso alle procedure di crisi o ad altri strumenti di regolazione. In proposito, occorre menzionare la previsione di cui all’articolo 12, comma 1 del Codice della crisi in forza della quale «costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal Codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione». In modo simmetrico, il Codice della crisi obbliga ciascun imprenditore (nelle società l’organo di amministrazione), a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità, nonché lo obbligano ad attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (articolo 375 del Codice della crisi).

Compiti di rilevazione sono affidati anche all’organo di controllo e all’incaricato della revisione legale. Questi ultimi, ciascuno nell’ambito delle funzioni loro affidate, hanno l’obbligo: i) di verificare che l’organo di amministrazione valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato (obbligo di fatto comunque già previsto), se sussiste l’equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione; ii) di segnalare immediatamente, motivando per iscritto o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi; iii) di informare senza indugio l’Ocri fornendo ogni elemento utile, della mancata risposta da parte degli amministratori, ovvero delle risposte inadeguate eventualmente fornite dall’organo di amministrazione, o, infine, della mancata adozione nei successivi 6o giorni delle misure ritenute necessarie dagli amministratori per superare lo stato di crisi.

Per evitare che tali obblighi vengano di fatto disapplicati, il Codice della crisi ha altresì modificato l’articolo 2477, comma 3 del Codice civile novellando i limiti dimensionali che giustificano l’obbligatorietà di nomina del collegio sindacale, del sindaco unico o di un revisore legale: risultando ampliata la platea delle società interessate, un considerevole numero di Srl dovrà dotarsi di professionalità specifiche in grado di svolgere l’attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile anche in funzione di prevenzione della crisi. L’organo di controllo, infatti, anche per tramite dello scambio di informazioni con il revisore legale e i doverosi poteri che l’ordinamento già gli riconosce, assumerà all’interno della vicenda un ruolo proattivo per l’emersione tempestiva di fondati indizi di crisi che potranno essere desunti anche da quanto previsto nell’articolo 13 del Codice. È appena il caso di precisare che l’attivazione della procedura di allerta con la tempestiva segnalazione all’organo di amministrazione, ovvero all’Ocri al ricorrere dei presupposti sopra indicati, esonera i sindaci diligenti dalla responsabilità solidale con gli amministratori.

A quest’ultimo proposito è d’obbligo precisare che l’attività cui sono tenuti il collegio sindacale o il sindaco unico è, per espressa previsione del legislatore, quella riconducibile alle funzioni di vigilanza che l’ordinamento già disciplina. Ne consegue che, anche in occasione della procedura di allerta descritta nel Codice della crisi, il giudizio dell’organo di controllo mai potrà riguardare l’opportunità o la convenienza delle eventuali scelte di gestione assunte dall’organo di amministrazione a seguito della segnalazione, essendo piuttosto tale giudizio destinato a valutare la ragionevolezza di tali scelte, in relazione ai generali criteri di razionalità economica, oltre che naturalmente a vagliare la legittimità e la correttezza del procedimento decisionale concretamente assunto dall’organo di amministrazione. A questo proposito, un importante ruolo di indirizzo potrà riconoscersi alle indicazioni che verranno fornite dagli Ordini professionali tramite strumenti di soft law.

In definitiva, per la nostra professione si tratta di nuove sfide rispetto alle quali non dovremo farci cogliere impreparati, ma mostrarci pronti e in possesso di imprescindibili competenze specialistiche che necessitano di un continuo aggiornamento.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 23 ottobre 2019

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