Le “discussioni contabili” sono, in questo particolare momento, concentrate prevalentemente sull’implementazione del nuovo “decreto bilanci” (dlgs 138/2015) e sull’esame delle bozze di nuovi Principi contabili nazionali prodotte recentemente dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC 15, Crediti, e OIC 19, Debiti). Le nuove disposizioni entreranno in vigore con i bilanci che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (bilanci dell’esercizio 2016).
In vista, tuttavia, anche dell’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2015, il Consiglio Nazionale dei commercialisti – grazie all’impulso della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali – ha recentemente pubblicato il documento “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi” . Forniamo di seguito alcuni spunti di riflessione che hanno portato alla predisposizione del documento.
Il testo è focalizzato sul comportamento contabile inerente la rappresentazione dell’operazione, anche se fornisce spunti operativi di altra natura.
è utile rilevare che la Legge di stabilità 2016 ha previsto all’art.1, co.115 che le società di capitali e di persone possano godere di una tassazione di favore sulla assegnazione ai soci; nello specifico è previsto che nella distribuzione, in sostanza, di beni non strumentali immobili e mobili iscritti in pubblici registri: “sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione” (Legge di stabilità, art.1, comma 116).
Occorre evidenziare che i Principi contabili nazionali non prevedono alcunché in materia e che il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti identifica una soluzione operativa in una tematica in cui vi possono essere diverse strade perseguibili per la rappresentazione dell’operazione.
In questo contesto, il lavoro, di fatto, esamina la contabilizzazione dell’eventuale plusvalore o minusvalore emergente da tale assegnazione.
Nella sintesi operata dal documento, l’assegnazione del bene con la rilevazione di una discrasia tra valore di libro del bene assegnato e valore attribuito allo stesso implica a livello contabile:
se si tratta di una rimanenza (bene merce), la rilevazione di un provento con l’estinzione della connessa obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato;
se si tratta di un’immobilizzazione, l’eliminazione del bene con la rilevazione della eventuale plusvalenza o minusvalenza, a fronte dell’estinzione della connessa obbligazione della società.
L’operazione, di fatto, è equiparata ad una dismissione a terzi del bene immobilizzato con la rilevazione della pertinente plusvalenza o minusvalenza. Un bene “ceduto” ad un socio ad un valore più alto del valore di libro determina una plusvalenza. La Società, per esempio, se decide di distribuire ad un socio in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2015 un utile con un’assegnazione di un bene in natura, evidenziando con tale operazione l’emersione di una plusvalenza, rileverà il maggior valore (plusvalenza) sul conto economico dell’esercizio in cui l’operazione è effettuata (conto economico dell’esercizio 2016).
Il documento si conclude anche con la presentazione di un fac-simile di verbale in cui viene espressa l’opinione che, “in ottica prudenziale, è consigliabile che la delibera venga assunta con il consenso unanime dei soci”.

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