Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento  di ricerca “Le oscillazioni della cassazione sulla procura alle liti“, con il quale si analizzano i temi oggetto di alcune ordinanze di rimessione per valutare i riflessi che gli opposti orientamenti possono avere nei giudizi di merito del processo tributario.

Nella prefazione al lavoro, realizzato da Pasquale Saggese e Marco Ligrani e rientrante nell’attività dell’area sul contenzioso tributario cui è delegata la Consigliera nazionale Rosa D’Angiolella, si ricorda come “con ordinanza 5 luglio 2023, n. 19039, la terza sezione civile della Corte di cassazione (presidente De Stefano, relatore Fanticini) ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione della legittimità della procura non contestuale al ricorso, avuto riguardo alla data e al luogo di conferimento della procura. Nel caso esaminato dalla terza sezione, la procura speciale per la proposizione del ricorso in cassazione era stata certificata dal difensore in un momento anteriore (benché successivo alla decisione impugnata) e in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l’atto a cui il mandato afferiva. Per questa ragione, la terza sezione, richiamando i propri precedenti conformi pronunciati dal medesimo presidente e dal medesimo relatore, che avevano ritenuto illegittima la procura non contestuale al ricorso, e quello difforme n. 36827/2022, ha rimesso la questione al Primo Presidente, affinché ne valuti l’assegnazione al Supremo consesso”.

Successivamente, sottolineano gli autori del documento, “a distanza di una settimana, con ordinanza 13 luglio 2023, n. 20176, la terza sezione civile (presidente De Stefano, relatore Tatangelo) ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite della diversa questione concernente la modalità di congiunzione tra l’atto nativo digitale e la procura redatta, sottoscritta e autenticata in formato analogico che sia trasmessa, sotto forma di copia informatica autenticata con firma digitale, ai sensi dall’articolo 83, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.”

“Nonostante oggetto di valutazione, in entrambe le ordinanze, siano state due procure speciali conferite per il giudizio di cassazione – proseguono – in esse sono stati richiamati, oltre all’articolo 365 c.p.c., riguardante il giudizio di cassazione, anche l’articolo 83 c.p.c., riguardante la procura alle liti in generale e, dunque, anche quella conferita per i gradi di merito. Quest’ultima norma è da ritenersi applicabile al processo tributario, in virtù del rinvio generale alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nonostante il conferimento dell’incarico per la difesa nel processo tributario trovi una specifica disciplina nell’articolo 12, comma 7, del medesimo decreto legislativo”.

“Per quanto detto – concludono – le considerazioni contenute nel documento  sono riferite anche alla procura ad litem conferita per il primo e il secondo grado nel processo tributario, nel quale lo jus postulandi, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 546/1992, è attribuito anche agli iscritti nella Sezione A “commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

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