Il mancato conseguimento dei 20 crediti formativi professionali (cfp) da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili relativi all’anno 2021 potrà essere recuperato nel 2022. Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, attraverso l’informativa n. 80/2022, confermando la decisione assunta dal precedente Consiglio nazionale in base a cui l’assolvimento formativo relativo al triennio 2020-2022 verrà valutato su base triennale.
Viene inoltre meno l’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno possa essere recuperato nell’anno 2022.
Ne consegue che, per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, ma solo l’obbligo formativo triennale di 90 cfp. I crediti totali si riducono a 30 per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.

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