“La riforma della professione forense fa discutere sui limiti e le competenze animando un dibattito basato su un falso presupposto. Basta leggere attentamente l’art.2 comma 1 lett) a) punto 3 e punto 4 per rendersi conto che in premessa al punto 3 ed in premessa al punto 4 è espressamente riportata una clausola di riserva di legge in favore delle professioni regolamentate: “ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate”. È ben evidente che l’ambito di disciplina riservato agli avvocati afferisce ad attività di consulenza legale, svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connesse all’attività giurisdizionale”. È quanto afferma il presidente di Professionisti insieme Elbano de Nuccio.
“Le parole hanno un senso – prosegue – e non possono darsi interpretazioni distoniche o contrarie alle finalità di una norma che in primis pone la salvaguardia del perimento delle attività consentite alle professioni regolamentate individuando le materie riservate agli avvocati, fatta la premessa della riserva di legge per le altre professioni regolamentate, dell’assistenza, rappresentanza e difesa davanti tutti gli organi giurisdizionali, svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato, dietro compenso ove connesse all’attività giurisdizionale, costituendo questi paletti invalicabili rispetto all’esercizio di una esclusiva”.
Per de Nuccio leggere la riforma della professione forense “senza partire dalla cornice su cui si muove l’impianto normativo è come cancellare il presupposto di un sistema ordinistico che come è stato evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 2024, che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’Associazione nazionale tributaristi – Lapet sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, ha stabilito tra l’altro, che nessuna equiparazione è praticabile tra professionisti appartenenti al sistema ordinistico e coloro che non sono organizzati in ordini o collegi, precisando che gli ordini professionali sono configurati come “enti pubblici ad appartenenza necessaria” e la loro istituzione e disciplina risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico. Gli Ordini sono organismi associativi a partecipazione obbligatoria cui il legislatore statale ha affidato poteri, funzioni e prerogative, sottoposti a vigilanza da parte di organi dello Stato-apparato, tutti preordinati alla tutela di pregnanti interessi di rilievo costituzionale, connessi all’esercizio di attività professionali”.
“La riforma della professione forense e nessun’altra riforma delle professioni regolamentate può intaccare o scardinare le competenze e le prerogative attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate”, conclude.


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