Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale sia delle società quotate che di quelle non quotate che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2025. I due documenti sono stati elaborati dalle commissioni appositamente istituite, afferenti all’Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” del Consiglio Nazionale.
I contenuti delle nuove raccomandazioni per i sindaci delle società sono integrati con le importanti novità normative che, anche solo indirettamente, hanno riguardato la corporate governance e, più da vicino, le funzioni svolte dagli organi societari nell’ambito dell’organizzazione delle società di capitali.
Le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. Si tratta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione di commercialista, che, in quanto tali, vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto e che forniscono indicazioni per l’attuazione dei precetti normativi che connotano la disciplina del collegio sindacale, sia quando i contenuti dell’attività dei sindaci siano in essi già esplicitati, sia quando le disposizioni, con riferimento ai doveri e ai poteri dei sindaci, presentino unicamente clausole generali suscettibili di interpretazione e integrazione.
Entrambi i documenti tengono conto della pubblicazione del d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 recante “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”, che ha reso opportuno inquadrare l’ambito operativo dell’organo di controllo – anche nel suo ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile – che, tenuto a vigilare sull’adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita altresì la vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi.
Per quanto attiene alle sole Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, la pubblicazione del d.lgs. 10 settembre 2024, n. 136 “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14”, ha comportato la rivisitazione della sezione 11 delle Norme dedicata alla vigilanza del collegio sindacale nella crisi di impresa, con specifica attenzione al tempestivo scambio di informazioni tra l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale per consentire che, ove possibile, la segnalazione dell’uno e dell’altro sia effettuata, ai fini di anticipata emersione della crisi di cui all’art. 25-octies del Codice della crisi, a seguito di confronto e di condivisione circa gli esiti delle verifiche espletate da ciascuno nell’esercizio delle rispettive funzioni.
“Quella di componente di sindaco di società – afferma il presidente del Consiglio nazionale della categoria professionale Elbano de Nuccio – è una attività particolarmente impegnativa per i professionisti iscritti al nostro Albo. In quanto organo della società, il collegio sindacale contribuisce all’esplicazione dell’attività sociale attraverso le particolari funzioni che l’ordinamento gli attribuisce e che lo pongono, oggi, al crocevia dei flussi informativi con i restanti organi e le diverse funzioni del sistema di controllo interno della società e con interlocutori esterni, tra cui, in primis, il soggetto incaricato della revisione legale. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla compresenza dell’organo di amministrazione e collegio sindacale, o del sindaco unico per le s.r.l., continua a testimoniare la modernità e l’affidabilità dell’istituto, largamente utilizzato dalle nostre società e oggetto di una serie di interventi normativi che ne confermano la centralità nel sistema dei controlli societari”.
“L’importanza del ruolo svolto e l’ampiezza dell’attività di vigilanza e di monitoraggio del collegio sindacale – aggiungono i Consiglieri nazionali delegati alla materia Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini – richiedono il possesso di competenze tecniche e professionalità appropriate al settore di attività e alle caratteristiche e alla struttura organizzativa adottata dalla società, il possesso di indipendenza, necessaria per svolgere l’incarico con obiettività e integrità, nonché impegno e tempo adeguati per un diligente svolgimento delle funzioni”. I due delegati specificano anche che, dopo la pubblicazione delle nuove norme, “il cantiere per l’aggiornamento dei principi di comportamento resta comunque aperto in considerazione delle tante novità normative che andranno a interessare il collegio sindacale”.
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