Si è chiusa lo scorso 20 aprile la consultazione pubblica avviata dal Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio).

La bozza di decreto predisposta dal Dipartimento del tesoro incide ancora una volta sul D.Lgs. 231/2007 al fine di recepire le modifiche apportate dalla quinta direttiva, ma anche per apportare alcune correzioni e integrazioni alla normativa vigente.

Il CNDCEC e il CNF hanno partecipato alla consultazione, predisponendo un documento congiunto che racchiude alcune osservazioni sui temi di principale interesse per i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Di seguito sono riepilogate alcune delle principali osservazioni contenute nel documento.

Ruolo degli Organismi di autoregolamentazione

Lo schema di decreto prevede l’aggiunta all’art. 11, recante la disciplina degli Organismi di autoregolamentazione, del comma 4-bis, che impone a questi ultimi l’obbligo di pubblicare entro il 30 marzo di ogni anno, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione contenente i dati riguardanti il numero di SOS ricevute dai propri iscritti ai fini dell’inoltro alla UIF, il numero e la tipologia delle sanzioni disciplinari adottate nei confronti degli iscritti per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi antiriciclaggio, nonché il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente. Questi ultimi dati, si rileva nel documento congiunto, non sono conosciuti né conoscibili dagli organismi di autoregolamentazione, attese le prerogative ad essi assegnate dai rispettivi ordinamenti professionali (quello dei Commercialisti e quello degli Avvocati). Viene, pertanto, proposta l’abrogazione della relativa previsione normativa.

Riscontro dei dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo

All’articolo 19, recante le modalità di adeguata verifica della clientela, lo schema di decreto apporta alcune modifiche al primo comma, ma conferma sostanzialmente la previsione in virtù della quale, in caso di dubbi, incertezze o incongruenze sulla veridicità o validità dei dati identificativi forniti dal cliente, il riscontro di tali dati possa essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al D.Lgs. 64/2011 (SCIPAFI).

Sul punto va ricordato che il sistema SCIPAFI, introdotto dall’art. 30-ter del D.Lgs. 141/2010, è istituito presso il MEF ed è direttamente accessibile solo ai soggetti aderenti (principalmente banche, gestori di sistemi di comunicazione, imprese di assicurazione). Al fine di allargare la platea dei possibili utilizzatori, il D.Lgs. 90/2017 ha inserito nell’art. 30-ter il comma 5-bis, prevedendo che al sistema SCIPAFI possano aderire anche i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, diversi da quelli aderenti, previa stipula di un’apposita convenzione con il MEF. In assenza di tale convenzione, a titolo oneroso, il sistema non è consultabile dai professionisti obbligati. Per tale motivo, nel documento congiunto si propone di modificare la norma in commento prevedendo espressamente la gratuità dell’accesso a SCIPAFI, al fine di evitare venga imposto ex lege un metodo di riscontro dei dati identificativi del cliente che, seppur diretto a tutti i soggetti obbligati, è consultabile liberamente solo da taluni.

Titolare effettivo

In relazione all’individuazione del titolare effettivo, lo schema di decreto modifica l’art. 21, disciplinante l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, introducendo al quinto comma la lettera e-bis), che impone ai soggetti obbligati l’obbligo di segnalare al Registro dei titolari effettivi – peraltro ad oggi non ancora istituito – le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva consultabili nel predetto Registro e quelle da essi acquisite nello svolgimento della adeguata verifica della clientela.

Pur nella consapevolezza che tale obbligo di segnalazione è espressamente previsto nella quinta direttiva, nel documento congiunto si sottolinea come questo ennesimo onere sia difficilmente sostenibile dai professionisti, specie quelli individuali con studi di minori dimensioni. È evidente, peraltro, che l’obbligo di individuare e segnalare le difformità tra le informazioni acquisite in merito alla titolarità effettiva e le risultanze del Registro vanifica definitivamente la valenza di quest’ultimo ai fini di un alleggerimento degli obblighi di adeguata verifica, valenza già profondamente minata dal fatto che la consultazione del Registro non esonera il soggetto obbligato dalla valutazione del rischio. Peraltro, in presenza di un’incongruenza, non è chiaro se il soggetto obbligato debba detenere l’informazione sul titolare effettivo acquisita dal cliente ovvero quella reperita nel Registro.

Pertanto, Commercialisti e Avvocati hanno chiesto al MEF di riformulare la norma chiarendo che, in caso di incongruenza tra i dati comunicati dal soggetto obbligato e quelli detenuti nel Registro, competerà esclusivamente a quest’ultimo l’ulteriore verifica sulla titolarità effettiva attraverso richiesta di informazioni ai diversi soggetti individuati rispettivamente dai dati detenuti presso il Registro stesso e da quelli comunicati dal soggetto obbligato. All’esito di tale verifica, il dato sulla titolarità effettiva dovrà inoltre essere comunicato al soggetto obbligato che ha segnalato l’incongruenza, al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare tutte le valutazioni del rischio connesso al cliente, laddove il dato da questi acquisito sulla titolarità effettiva non fosse risultato veritiero.

Persone Politicamente Esposte (PPE)

Da ultimo, il documento congiunto punta l’attenzione sull’assenza, allo stato attuale, di liste di PPE diverse da quelle contenute in banche dati a pagamento. Tale circostanza espone i soggetti obbligati al sostenimento di un ulteriore esborso ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Sul punto, il CNDCEC e il CNF ritengono che il recepimento della quinta direttiva possa costituire un’utile occasione per prevedere espressamente l’obbligo, a carico degli Stati membri, di redigere elenchi di PPE quanto più possibile esaustivi in relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata connessi a tali soggetti. In tal senso verrebbe correttamente recepito quanto previsto dal considerando (23) della quinta direttiva, che impone agli Stati membri di richiedere ad ogni organizzazione internazionale accreditata nei loro territori di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche ricoperte nell’ambito di tale organizzazione internazionale.

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