Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti

Un intervento normativo che riduca il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi. È la richiesta formulata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo.

Come ricorda nella missiva il presidente della categoria Elbano de Nuccio, “il ravvedimento operoso è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”. Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, per effetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 15 dicembre 2021. Con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

“L’incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno – afferma de Nuccio –  oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza. In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento). Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione. Il che si traduce, evidentemente, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti”.

Nella lettera, i commercialisti aggiungono che “la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario”.

Infine, la categoria evidenzia che “la misura del tasso legale è legata anche alle dinamiche inflazionistiche che, come noto, in questa fase economica sono strettamente connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare energetiche) che stanno già mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie: l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare, quindi, come un’ulteriore gravosa conseguenza che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale”.

 

Please follow and like us:
Pin Share
Leggi anche

STAI CERCANDO