Il decreto legge Milleproroghe (DL 183/2020), a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei
revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.

A fornire chiarimenti agli Ordini locali dei commercialisti è il Consiglio nazionale della categoria attraverso l’informativa n. 4/2021, citando che sull’applicazione della norma è intervenuto il MEF che, attraverso un comunicato stampa, rende anche noto che per l’anno 2021, e fino a nuova determina, è confermato il programma annuale MEF adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12 maggio 2020.

Il MEF, inoltre, riconosce validità alle docenze svolte nelle materie equipollenti nella misura di 1 ora = 1 credito formativo. Le informazioni su tali crediti sono trasmesse dal Consiglio nazionale dei commercialisti al MEF con le stesse modalità adottate per il trasferimento dei crediti conseguiti per la partecipazione ai corsi.

Infine, come riportato nell’informativa CNDCEC n. 151/2020, nel rispetto della nuova convenzione MEF-CNDCEC a decorrere dal 1° gennaio 2021: a) i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali; b) gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP.

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