Stagflazione, guerra, pandemia: il codice della crisi alla prova dei fatti” è il titolo della XXIX edizione del Convegno nazionale di studi organizzato come da tradizione ad Alba dalla locale Associazione Studi di diritto commerciale, con il sostegno, tra gli altri, anche del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti e del Consiglio nazionale forense. Un’occasione per fare il punto sull’incerto scenario economico di questi mesi e probabilmente dei prossimi anni, che impone importanti riflessioni sulle sfide nel sostegno finanziario alle imprese. In un quadro problematico come questo, sono stati tanti i focus sui quali i diversi relatori si sono concentrati: dall’adeguamento alla direttiva Insolvency nell’Europa dei 27, al ruolo e alla responsabilità delle banche, da un bilancio sulla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi fino agli strumenti di ristrutturazione preventiva, ai profili societari e di tutela dei soci e ai rapporti di lavoro nel codice della crisi e dell’insolvenza.

Delle grandi difficoltà congiunturali per l’attività nella maggior parte delle economie avanzate ed emergenti segnalate dagli indicatori, ha parlato nel suo intervento anche il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. “Le più recenti previsioni delle istituzioni internazionali anticipano per quest’anno un netto rallentamento del ciclo economico mondiale, che risente delle ripercussioni del conflitto ucraino, dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie e dell’impatto negativo dell’accresciuta incertezza sugli investimenti privati”, ha sottolineato. Una situazione che avrà necessariamente “implicazioni sul mantenimento della continuità nelle imprese, aspetto valorizzato nella sistematica del Codice della crisi”. Proprio a proposito del Codice, de Nuccio ha ricordato la centralità della funzione svolta al suo interno dai professionisti e si è concentrato sul ruolo dell’organo di controllo. “La composizione negoziata si fonda sul ruolo proattivo dell’organo di controllo  – ha affermato -, organo societario segnalante e destinatario delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e delle comunicazioni delle banche e degli intermediari finanziari in ordine, queste ultime, alle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti. È un ruolo importante perché inserito nella fase maggiormente problematica, quella dell’accesso alla composizione negoziata che tuttavia resta volontario e rimesso all’attivazione dell’organo di amministrazione, ma che rappresenta l’ideale spartiacque per determinare se la vigilanza è stata esercitata con diligenza e in ossequio agli obblighi a contenuto specifico che il Codice della crisi fa ricadere sull’organo di controllo”.

Proprio la rilevanza del ruolo dell’organo di controllo induce i commercialisti a chiedere con forza una rideterminazione dei profili di responsabilità delineati dal Codice della crisi. Una richiesta motivata, come spiegato da de Nuccio, dal fatto che “l’art. 25-octies CCII desta forte preoccupazione, dal momento che non chiarisce che il sindaco che si è attivato per tempo, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, va esente da responsabilità. Diversamente è chiaro nel prevedere che la tempestività della segnalazione e la vigilanza – tradizionale, quella dell’art. 2403 c.c. – esercitata in ordine all’andamento delle trattative saranno valutate ai fini delle responsabilità”. In altri termini, ha concluso, “non esiste simmetria tra tempestiva segnalazione ed esonero da responsabilità, ma sarà il giudice ad accertare di volta in volta se la segnalazione dei sindaci abbia in qualche modo attenuato il collegamento eziologico tra danno sofferto dalla società – per l’attività dell’organo di amministrazione e il comportamento dei sindaci. Si trascura che le scelte di gestione sono di esclusiva competenza dell’organo di amministrazione: al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative”.

Di composizione negoziata ha parlato Luciano Panzani, già presidente Corte di  appello di Roma e attuale presidente dell’Osservatorio internazionale sulla crisi di impresa istituito dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Nel suo intervento, Panzani ha sottolineato la centralità nell’istituto del rapporto con le banche e l’esigenza di un mutamento di prospettiva anche da parte delle imprese, che devono dotarsi di adeguati assetti per una tempestiva rilevazione della crisi. La composizione negoziata ha al momento numeri ancora poco significativi, anche a causa della necessità di metabolizzare le importanti novità introdotte in questo settore. Per questo, è il messaggio di Panzani, serve un cambio di paradigma sia da parte degli istituti di credito che delle imprese.

Please follow and like us:
Pin Share

Allegati

Leggi anche

STAI CERCANDO

Send this to a friend