L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con nota n. 32 del 15 febbraio 2018, comunica che a partire dal primo marzo è a disposizione dei commercialisti e degli avvocati che intendano svolgere adempimenti in materia di lavoro un nuovo strumento telematico utile all’adempimento degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge 11/01/1979, n.12.

Il citato provvedimento normativo, com’è noto, ha dettato le norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro, introducendo altresì una riserva legale per il suo esercizio. A tal proposito, l’articolo 1, legge 11/01/1979, n.12, ha circoscritto la platea di soggetti abilitati all’esercizio della professione di consulente del lavoro, precisando testualmente che:” Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.

La succitata prescrizione normativa, dunque, impone ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti o a quello degli avvocati che intendano concretamente svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, di ottemperare ad un preciso obbligo di comunicazione nei confronti delle odierne sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro secondo i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Così come legalmente imposto, le comunicazioni devono essere ottemperate in base agli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale dovrà essere svolta. Pertanto, gli avvocati ed i commercialisti devono operare tante comunicazioni quanti saranno gli ambiti territoriali nei quali intendano assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale.

L’istituzione della piattaforma telematica implementata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consentirà ai professionisti interessati l’adempimento dei predetti obblighi tramite un unico canale informativo, con modalità semplificate e con gli ulteriori vantaggi connessi alla conservazione digitale ed alla tracciabilità della comunicazione elettronica effettuata.
La novità annunciata nella nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 15 febbraio 2018, dunque ha ad oggetto solamente l’istituzione di un nuovo modello di comunicazione informatizzato e di modalità di adempimento telematico, relativamente ad un obbligo preesistente.

Quella telematica, per il dichiarato intento del Ministero del lavoro, “supera” le precedenti modalità cartacee, motivo per cui, seppur non affermato esplicitamente nella nota in commento, è ragionevole prevedere che le sedi provinciali dell’Ispettorato nazionale del lavoro non consentiranno ai professionisti forme diverse di comunicazione.

Nella prospettiva dell’INL, lo strumento si è reso necessario in particolar modo per il compimento delle attività di monitoraggio, da parte del personale ispettivo, dell’effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali in parola, al fine di consentire agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979.

È necessario precisare che per i professionisti che avessero già adempiuto agli obblighi di comunicazione secondo le vecchie modalità cartacee non è posto alcun obbligo di reiterazione con modalità telematiche. In proposito l’Ispettorato nazionale del lavoro si è limitato a rappresentare “l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati”.
Proprio rispetto alle annunciate attività di controllo da parte dei servizi ispettivi, peraltro, è opportuno che i commercialisti e gli avvocati che operano ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 colgano l’occasione per verificare la correttezza e la completezza degli adempimenti espletati. Infatti, è ragionevole prevedere l’intensificarsi di tali attività di accertamento dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa per le azioni di contrasto all’abusivismo e tutela della professione di consulente del lavoro sottoscritto tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro del 9 febbraio 2018. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del protocollo l’INL si impegna proprio a tale tipo di attività di verifica.

La modulistica informatizzata è rinvenibile sul portale www.ispettorato.gov.it e l’accesso è consentito solo ed esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Attraverso le credenziali SPID è possibile accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale. I professionisti, pertanto, stando alle prime indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro dovranno dotarsi di tale sistema di identità digitale, le cui credenziali e modalità di rilascio sono rinvenibili all’indirizzo internet: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

La previsione di adempimento esclusivo tramite questa tipologia di accesso, senza la concessione di una fase transitoria durante la quale consentire ingresso alla piattaforma tramite soluzioni alternative di identificazione digitale (es. CNS Carta nazionale servizi), desta forti perplessità.
È circostanza nota che i commercialisti e gli avvocati (professionisti interessati dalla nuova procedura) sono tutti in possesso di Carta nazionale dei servizi e dei relativi certificati utili al riconoscimento dell’identità digitale. Riconoscere ai professionisti, nella fase di avvio del sistema pubblico di identità digitale, la possibilità di far coesistere il sistema di autenticazione tramite SPID con quelli già esistenti avrebbe significato agevolare il corretto espletamento delle comunicazioni senza aggravi eccessivi e repentini, nell’ottica della migliore semplificazione amministrativa e collaborazione istituzionale.

Il modello di comunicazione telematico si compone di due sezioni:
1) una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio);
2) una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la consulenza del lavoro al professionista.
Stando al testo della nota, “la comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera”.

È bene precisare in merito che la norma legale di riferimento, l’art. 1, L. n. 12/1979, fa discendere l’obbligo di comunicazione alla ITL (ex DTL) dalla mera intenzione del professionista commercialista o avvocato di svolgere gli adempimenti lavoristici nell’area geografica amministrativa di riferimento, a prescindere dalla possibilità del loro concreto affidamento da parte della clientela potenziale. L’indicazione data dall’INL nella nota di cui si discute, pertanto, andrebbe letta alla luce del dato legale, cosicché ai commercialisti ed agli avvocati interessati all’esercizio delle attività tipiche dei consulenti del lavoro dovrebbe essere consentito indicare nella seconda parte del modello informatizzo non la durata di uno o più specifici incarichi a loro conferendi o conferiti, bensì l’arco temporale lungo il quale gli stessi intendano potenzialmente esercitare le attività di consulenza del lavoro. Questo significa che la revoca o la modifica della comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, per una o più aree territoriali di interesse, dovrebbe tuttalpiù essere operata qualora il professionista non intenda più svolgere adempimenti in materia di lavoro nell’ambito territoriale considerato.

Secondo questa impostazione, l’indicazione dell’INL con la quale si richiede al professionista di “indicare la data iniziale e l’eventuale data finale del relativo incarico” rappresenta soltanto una delle ipotesi possibili, ovvero quella relativa alla circostanza che il commercialista o l’avvocato al termine di uno specifico incarico non intendano più prendere in affidamento lo svolgimento di adempimenti lavoristici, in quella data provincia.

Ad ogni modo, per dovere di completezza, preme ricordare gli insegnamenti della Cassazione penale, sez. VI, 07/05/2004, (ud. 07/05/2004, dep.16/07/2004), n. 31432, secondo la quale, testualmente:
Non commette il delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 cod. pen.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti.
L’obbligo dei professionisti iscritti ad albi diversi da quello di consulente del lavoro (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) di dare “comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti” in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti non rileva ai fini dell’abusività dell’esercizio della professione, ossia della integrazione fattispecie penale, ma soltanto a fini amministrativi e disciplinare.
L’omissione di tale comunicazione può certamente creare qualche inconveniente o disservizioall’attività dell’Ispettorato del lavoro, ma secondo il ragionevole apprezzamento del legislatore non assume aspetti di gravità tale da meritare la sanzione penale, tanto più che per il più rilevante degli adempimenti (la tenuta dei libri e documenti di lavoro da parte del professionista che esercita l’attività di consulente del lavoro) è stato posto a carico del datore di lavoro l’obbligo di “comunicare preventivamente all’Ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è affidato tale incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti” (art. 5 co. 3 L. 12/79)”.

Escluso che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, l. n. 12/79 possa configurare la fattispecie di reato di cui all’art. 348 c.p., occorre pure precisare che l’art. 10 comma 11 Legge 183/2011 ha abrogato la legge 1815/1939 e sue successive modificazioni ed integrazioni che prevedeva una specifica sanzione per tale inadempimento, con decorrenza dal 1/1/2012. Con decorrenza da tale data pertanto, non si ravvisano sanzioni dirette per la mancata comunicazione alla ITL (ex DTL).

Le precisazioni appena operate, però, non devo distogliere l’attenzione dei commercialisti e degli avvocati dall’importanza degli adempimenti informativi richiesti per lo svolgimento delle attività tipiche del consulente del lavoro.
La comunicazione alla ITL (ex DTL), infatti, è indispensabile per il corretto e regolare esercizio della professione. La sua mancanza preclude l’utilizzo delle piattaforme informatiche “COB” per la trasmissione on line delle comunicazioni obbligatorie unificate di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro; così come risulterebbe impedito l’accesso e la gestione in delega del “Cassetto previdenziale Aziende” INPS e della piattaforma INAIL.

In relazione, invece, alla copertura assicurativa professionale, occorre tenere presente l’eventualità che la polizza assicurativa non copra i rischi derivanti da errori dovuti a comportamenti negligenti, intendendosi per tali i comportamenti caratterizzati da trascuratezza e superficialità o disattenzione per lo svolgimento delle regole e delle attività comuni all’esercizio della professione, qualora si dimostri che questi siano conseguenza dell’inadempimento degli obblighi di comunicazione.

Ciò detto, è necessario sgomberare il campo da ogni fraintendimento e operare una precisazione altrettanto doverosa sull’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, l. n. 12/1979. In proposito, devono essere rigorosamente respinte interpretazioni fantasiose e tendenziosevolte a qualificare tale atto alla stregua di una “istanza autorizzatoria” per lo svolgimento di “alcune delle funzioni” attribuite alla categoria dei consulenti del lavoro. La teoria, sostenuta da taluni, del’esistenza di due regimi di svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, ovvero quello degli “abilitati” (consulenti del lavoro) e quello degli “autorizzati” Commercialisti ed Avvocati) appare solo un maldestro tentativo di di far dire alla legge più di quello che la stessa dice. Tentativo privo di pregio giuridico volto a ledere il ruolo che la legge chiaramente riconosce ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti ed a quello degli avvocati.

La legge n. 12/1979, infatti, non prevede alcun regime autorizzatorio ed abilita i consulenti del lavoro unitamente ai commercialisti ed agli avvocati direttamente all’affidamento ed allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro.
Nel caso dell’esercizio della professione di consulente del lavoro, insomma, è la stessa legge (art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per esercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall’art. 8 L. cit.), ma anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimenti degli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro (v. Cass. Cassazione penale, sez. VI, 07/05/2004, n. 31432).
I commercialisti e gli avvocati, che svolgono gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, possono farlo utilizzando il proprio titolo professionale, essendo autorizzati a compiere tali atti non come consulenti del lavoro ma come professionisti iscritti negli albi dei Commercialisti e degli avvocati.
Per concludere, la comunicazione alla ITL (ex DTL) non è un atto amministrativo-permissivo. Per i commercialisti e gli avvocati la possibilità di svolgere attività professionali in ambito lavoristico è conseguenza immediata del riconoscimento legale della loro professione.

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