La nuova Direttiva sui Diritti degli Azionisti (Shareholder Rights Directive II), approvata a maggio 2017, deve essere recepita dagli ordinamenti nazionali entro il 10 giugno 2019, per cui gli investitori istituzionali italiani dovranno adeguarsi alla nuova regolamentazione entro la stagione assembleare 2020; per questo motivo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (Shareholder Rights Directive, SRD II), che modifica la Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Shareholder Rights Directive, SRD), aprendo una consultazione pubblica che durerà sino al 18 dicembre.

La direttiva spinge verso un impegno degli investitori previdenziali ad una maggior tutela dei propri investimenti nel lungo termine, poiché uno dei principali obiettivi della Direttiva è “aumentare il livello e la qualità dell’impegno dei proprietari e dei gestori degli attivi nei confronti delle società partecipate”, questo nell’ottica di favorire un crescente e più trasparente dialogo tra investitori ed emittenti.

Ogni normativa nazionale di riferimento oggi già regola le strategie di investimento affinché siano coerenti con la natura e la durata delle prestazioni pensionistiche, prevedendo l’obbligo di rendere pubblico in che modo la strategia di investimento azionario sia in linea con il profilo e la durata delle passività e contribuisca al rendimento degli attivi a medio-lungo termine.

La Direttiva interviene introducendo un’importante novità, rappresentata dall’obbligo di dotarsi di politiche di voto di impegno nelle società partecipate, oltre  alle eventuali metodologie di valutazione dei risultati non finanziari nel lungo periodo delle società di cui gli investitori previdenziali siano azionisti.

In particolare è previsto che debbano essere descritte dettagliatamente da ogni investitore previdenziale le modalità con cui l’investitore stesso monitora le società partecipate, anche per quanto riguarda la struttura di governance e, novità importante, l’impatto ambientale e sociale.

Allo stesso tempo dovranno anche essere definite le modalità di esercizio del diritto di voto e di ogni altro diritto connesso alle azioni possedute, ai rapporti di collaborazione con gli altri azionisti delle società partecipate e le modalità di  gestione dei conflitti di interesse attuali e potenziali in riferimento all’impegno nelle diverse società partecipate.

La Direttiva interviene per regolare anche i rapporti tra investitori previdenziali e società di gestione, spingendo al monitoraggio sul rispetto delle politiche adottate dagli investitori sia in tema di investimenti che di engagement. Questo comporta che i gestori dovranno comunicare agli investitori previdenziali la composizione del portafoglio, i rischi nel medio-lungo termine ed i costi associati agli investimenti e la loro rotazione, e con la nuova normativa anche le valutazioni delle performance non finanziarie delle società in cui investono, le attività di engagement nei confronti degli emittenti, l’esercizio del diritto di voto, l’eventuale ricorso a consulenti esterni in materia di voto, se sono sorti conflitti di interesse in connessione all’attività di engagement e come tali conflitti sono stati risolti.

Scopo della direttiva è spingere ad un maggior attivismo e ad un esercizio responsabile della qualifica di azionista gli investitori previdenziali, che quindi dovranno al loro interno dotarsi di un’organizzazione idonea ad assolvere questi nuovi compiti; Tra gli altri, ad essere particolarmente interessate dalla nuova normativa, in Italia, saranno le Casse Previdenziali tra Professionisti.

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