L’entrata in vigore del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” ha comportato per gli enti non lucrativi che entrano a fare parte del cosiddetto “Terzo settore” la definizione di una governance che, rispetto al passato in cui tali aspetti erano lasciati allo statuto e al rispetto dei principi generali, appare in alcuni casi maggiormente disciplinata e uniforme.

Per quanto rileva il tema dei controlli, il Codice del Terzo settore richiede che all’avverarsi delle condizioni di cui all’art. 30 gli enti del Terzo settore debbano nominare un organo di controllo e al superamento dei parametri di cui all’art. 31 un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L’adeguamento semplificato degli statuti, rinviato al 31 maggio 2022 dall’art. 66, co. 1 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021, ha già portato alla nomina di molti organi di controllo per le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e, nel caso in cui l’entrata in vigore dello statuto non sia stata differita all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche per le Onlus.

A tale riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, peraltro, pubblicato la Nota n.11560 del 2 novembre 2020 in cui disponeva che gli ETS “temporanei” di cui sopra che superano i parametri degli artt. 30 e 31 del CTS dovessero nominare i “controllori” già con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 al superamento dei parametri per gli esercizi 2018 e 2019. Ciò determina, come già evidenziato anche da questo Consiglio, che le nomine non effettuate con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 sarebbero dovute avvenire con la prima assemblea utile, che potrebbe anche coincidere con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, quest’anno convocabile, con le precauzioni resesi necessarie per l’emergenza pandemica da Covid-19, entro il 29 giugno 2021 secondo quanto previsto in ultimo dall’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021.

Tali nomine dovranno essere oggetto di pubblicità nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, una volta che questo diverrà operativo, come indicato dall’art. 20, lettera f) del DM n. 106 del 10 settembre 2020.

Considerata l’importanza che tali previsioni rivestono per gli iscritti all’albo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha effettuato eventi formativi ed emanato una serie di documenti per fornire indicazioni utili sull’espletamento degli incarichi.

In particolare, il CNDCEC ha emanato anche le “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore”. I verbali successivi servono a rendere ancor più operative le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, è apparso utile -in questa prima fase di nomine- includere anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • 1. Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • 2. Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. Evidentemente, spetterà al professionista adeguare i formati esistenti alla situazione per definire le indicazioni che meglio sono in grado di rappresentare la realtà dell’organizzazione.

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