Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha predisposto, in funzione di ausilio agli Ordini locali della categoria, un modello di dichiarazione da inviare agli iscritti per l’attività di verifica dei requisiti di iscrizione nell’Albo che gli stessi Ordini devono svolgere entro il primo trimestre di ciascun anno.

La verifica può essere effettuata anche mediante la richiesta agli iscritti di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. In base al DPR 445/2000, gli Ordini professionali effettuano idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in merito ad esse.

Quanto al contenuto del modello, sono oggetto di dichiarazione i requisiti di iscrizione che sono suscettibili di modifiche nel corso del tempo come il godimento del pieno esercizio dei diritti civili, la residenza, il domicilio professionale e l’assenza di situazioni di incompatibilità (o, viceversa, la loro presenza in caso di iscrizione nell’Elenco speciale). Il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile è accertato tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di procedimenti penali in corso o condanne penali. In merito al domicilio professionale si può fare riferimento alle precedenti informative del Consiglio Nazionale n. 22/2019 e n. 114/2020.

Invece, il requisito della cittadinanza previsto dall’Ordinamento professionale, in seguito all’entrata in vigore del DPR 137/2012, non è più necessario al fine dell’iscrizione nell’Albo/Elenco e del suo mantenimento.

Nel modello dovranno inoltre essere dichiarati l’indirizzo PEC e il possesso di polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni derivanti dall’attività professionale. L’informativa del Consiglio Nazionale, in particolare, richiama l’attenzione sulla necessità che in relazione al domicilio professionale vengano dichiarati sia il luogo di svolgimento dell’attività professionale, sia quello in cui l’iscritto esercita in modo stabile, continuativo e, soprattutto, prevalente l’attività stessa. Ciò è infatti rilevante nel caso in cui l’iscrizione è richiesta in base al domicilio, in presenza di una pluralità di sedi presso le quali il professionista esercita l’attività, dovendosi escludere dalla nozione giuridica di domicilio professionale gli “altri luoghi” di esercizio dell’attività che non siano quello prevalente.

L’informativa del Consiglio Nazionale

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