“La proposta di revisione delle sanzioni previste dall’art. 63 del dlgs. 231/07, approvata nei giorni scorsi dalla Commissione Finanze della Camera, è estremamente positiva. Una scelta di buon senso e di giustizia che ci auguriamo possa essere accolta dal Governo”. E’ quanto afferma Massimo Miani, presidente di Economisti e Giuristi insieme, l’Associazione tra Avvocati, Commercialisti e Notai.

“Le sanzioni attualmente previste dalla norma – spiega Miani – sono in evidente contrasto con il principio di proporzionalità imposto dal legislatore comunitario, nonché con la necessità di commisurare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria ad una serie di circostanze, tra cui la gravità della violazione. La proposta della Commissione Finanze appare improntata a criteri di giustizia sostanziale, oltre che di buon senso”. Secondo Avvocati, Commercialisti e Notai, si tratta di violazioni nella maggior parte dei casi meramente colpose commesse da cittadini in buona fede e per importi di scarsa entità. “L’accoglimento da parte del Governo della Commissione – aggiunge Miani – rimedierebbe, in parte, a quei profili di incostituzionalità derivanti dall’irragionevole disallineamento tra le sanzioni previste per l’utilizzo, oltre la soglia di 2.999 euro, del denaro contante e dei titoli al portatore e le sanzioni previste per la mancata apposizione, oltre la soglia di 999 euro, della clausola di non trasferibilità sui titoli all’ordine, ossia assegni bancari e circolari ed analoghi titoli emessi e tratti sulle Poste Italiane”.

Nei giorni scorsi la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole allo schema di dlgs. attuativo della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE in tema di accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Atto n.?504). La richiesta di riformulazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 63 e 65 del dlgs. 231/07, come modificato dal dlgs. 90/17, rientra tra le osservazioni formulate dalla Commissione. Riflettori puntati sulla violazione dei limiti al trasferimento di contante e sulla circolazione di assegni in bianco o privi della clausola di non trasferibilità. L’impianto sanzionatorio attualmente vigente prevede in tal caso l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 3.000 e 50.000 euro, ferma restando la possibilità, per il soggetto sanzionato, di avvalersi dell’oblazione mediante pagamento di un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione prevista. Sul punto, la Commissione Finanze ha evidenziato l’opportunità di “adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all’entità dell’importo trasferito in violazione delle predette norme”. In tal senso, si argomenta, l’intervento del Governo dovrebbe essere finalizzato ad assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia “ragionevole e proporzionata” rispetto al valore dell’operazione posta in essere in violazione dell’art. 49 del dlgs. 231/07, in particolare per le operazioni di importo esiguo.

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