In attuazione del potere attribuito dall’articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007, la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette. Ne dà notizia il Consiglio nazionale dei commercialisti nell’informativa 62/2023, a firma del presidente Elbano de Nuccio, inviata ai presidenti degli Ordini territoriali, alla quale è allegato il provvedimento UIF .

I 34 indicatori adottati troveranno applicazione nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024. Da tale data non si applicheranno più gli indicatori di anomalia per i professionisti emanati dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010.

Nell’informativa de Nuccio scrive che “il provvedimento, unitariamente inteso, è frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il Consiglio nazionale dei commercialisti impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento”.

Tra le proposte accolte, nell’informativa sono segnalate le seguenti:

  • non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;
  • evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;
  • non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;
  • espungere dagli articoli del provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
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