Una decisione importante, che accoglie le ragioni espresse dal Consiglio nazionale dei commercialisti e legittima pienamente il ruolo della categoria in questo ambito professionale”. E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, commentando la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto integralmente – giudicandolo infondato – il ricorso proposto dall’Associazione Italiana giovani avvocati (AIGA) nel mese di febbraio 2022, con il quale veniva impugnata la delibera AGCOM n. 390/2021 nella parte in cui aveva modificato il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche con l’inserimento dei dottori commercialisti ed esperti contabili tra i soggetti accreditati all’esercizio dell’attività di conciliazione. La delibera dell’Agcom era stata adottata all’esito di un’ampia consultazione.

La tesi dell’AIGA era che l’attività di conciliazione, anche in questo specifico settore, sarebbe riservata esclusivamente agli Avvocati e non potrebbe esser svolta dai commercialisti. “Questa tesi – commenta de Nuccio – non considerava la peculiarità del quadro normativo in materia di risoluzione alternativa delle controversie (“AdR”) nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il nostro Consiglio nazionale, rispondendo a suo tempo alla consultazione dell’AGCOM, aveva evidenziato come i commercialisti siano già ampiamente presenti nelle procedure di mediazione con gli Organismi di Mediazione istituiti presso tutti i propri Ordini territoriali e, grazie alle competenze ed alla diffusione delle stesse su tutto il territorio nazionale, siano certamente in grado di ampliare significativamente la diffusione delle procedure di conciliazione attivate anche con gli operatori delle comunicazioni, sia nei confronti dei privati che tanto più delle aziende, così da contribuire ad assicurare la più ampia azionabilità dei diritti tutelati pur mantenendo in un alveo di soggetti qualificati e vigilati deontologicamente, il rischio di un eccessivo ampliamento dei soggetti abilitati a operare sulla piattaforma in sostituzione degli utenti interessati”.

“Il quadro normativo vigente per la disciplina delle AdR in materia di comunicazione elettroniche ­– conclude de Nuccio – non soltanto non contiene alcuna riserva a favore di una data categoria professionale, ma esprime il principio esattamente opposto: quello della possibilità per l’utente di accedere liberamente alla procedura di conciliazione in proprio o avvalendosi di un soggetto accreditato che ben può essere un professionista come un commercialista. Un dato di cui eravamo convinti e sul quale la sentenza del Tar Lazio fa ora chiarezza”.

 

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