Con la ratifica del risultato del referendum del 23 giugno 2016 da parte dell’organo legislativo britannico, dovrebbe iniziare il processo di recesso volontario del Regno Unito dall’Unione Europea (1). Il perfezionamento della suindicata procedura di recesso (cd. “Brexit”) è destinato ad avere conseguenze significative: sul piano dell’imposizione dei flussi di reddito delle imprese comunitarie che investono sul territorio britannico nonché delle imprese del Regno Unito che effettuano investimenti in uno o più Stati membri; sul versante della cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale e della lotta all’elusione internazionale; sulla disciplina delle operazioni di riorganizzazione transfrontaliere; sul trattamento ai fini del transfer pricing delle operazioni infragruppo; sulle future regole per la determinazione della base imponibile delle imprese comunitarie.
Alcuni impatti sono destinati a prodursi anche sul versante delle imposte indirette (IVA). Il Regno Unito, infatti, potrebbe non fare più parte del mercato interno europeo, o mercato unico, che consente ai cittadini ed alle imprese di circolare e svolgere attività commerciali liberamente, in tutti gli attuali 28 Stati membri.
Il nuovo scenario per il trattamento dei flussi di reddito
Gli interventi della Commissione europea sono stati ispirati, nel tempo, dall’esigenza, avvertita dalle imprese comunitarie, di contrastare i rischi di doppia imposizione, rilevante ostacolo agli investimenti in un Paese diverso da quello della casa madre (2).
Da qui l’adozione della direttiva 90/435/CEE (cd. “madre-figlia”) che prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte dei dividendi percepiti od il riconoscimento di un credito corrispondente al prelievo effettuato in capo alla società erogante.
Con l’implementazione della suindicata direttiva (rifusa nella direttiva 2011/96/UE) da parte di tutti gli Stati membri (3), non ha trovato più applicazione, in presenza dei requisiti richiesti, la ritenuta alla fonte sui flussi di dividendi tra società con sede in Stati membri diversi.
Una volta perfezionato il recesso dall’Unione Europea da parte del Regno Unito, venendo meno lo status di Stato membro di quest’ultimo, la direttiva cd. “madre-figlia” non potrebbe più applicarsi ai flussi di dividendi tra una società-madre britannica ed una società-figlia comunitaria. Nel caso quest’ultima fosse situata, ad esempio, in Italia, troverebbero, piuttosto, applicazione le disposizioni dell’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito (4).
A conclusioni analoghe è possibile pervenire con riguardo ai flussi di dividendi e royalties, il cui trattamento fiscale comunitario è dettato dalla direttiva 2003/49/CE (cd. “interessi e royalties”). Questa prevede l’eliminazione delle ritenute d’imposta sui pagamenti di interessi e canoni tra società consociate (5), operanti in Paesi diversi dell’UE (6). La condizione per beneficiare di tale trattamento è che interessi e royalties siano corrisposti ad una società di un altro Stato membro che si qualifichi come “beneficiario effettivo” di tali somme.
Per effetto del perfezionamento della procedura di recesso dall’Unione Europea da parte del Regno Unito, venendo meno lo status di Stato membro di quest’ultimo, la direttiva cd. “interessi e royalties” non potrebbe più applicarsi ai flussi tra una società britannica e la sua consociata comunitaria. Nel caso quest’ultima fosse situata, ad esempio, in Italia, troverebbero, piuttosto, applicazione le disposizioni, rispettivamente, dell’art. 11 (7) e dell’art. 12 (8) della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito.
Le prospettive per la cooperazione amministrativa in materia fiscale e per la lotta all’elusione internazionale
La trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra Stati trovano la loro principale fonte di regolamentazione in ambito comunitario nella direttiva 2011/16/UE, la quale abolisce il segreto bancario e stabilisce lo scambio automatico di informazioni come regola generale.
Secondo l’art. 8 della direttiva in commento, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, automaticamente, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta a partire dal 1 gennaio 2014, riguardanti le categorie di reddito e di capitale specificamente indicate. L’ambito di applicazione della suindicata direttiva è stato di recente ampliato dalla direttiva 2014/107/UE, la quale prevede che gli obblighi allo scambio automatico di informazioni sono estesi a categorie di reddito ulteriori rispetto a quelle già previste (i.e., dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti). Vi è inoltre la possibilità di ampliare, a partire dal 2017, l’elenco delle categorie di reddito soggette a scambio di informazioni automatico, includendo tra le stesse le royalties (9).
Per effetto del perfezionamento della procedura di recesso dall’Unione Europea da parte del Regno Unito, venendo meno lo status di Stato membro di quest’ultimo, la direttiva 2011/16/UE non potrebbe più trovare applicazione con riguardo ai rapporti di cooperazione amministrativa in materia fiscale tra il Governo britannico, da un lato, ed i Paesi dell’UE, dall’altro. Questi troverebbero piuttosto fonte di regolamentazione nelle disposizioni sullo scambio di informazioni contenute nei trattati fiscali bilaterali.
Per completezza, si rileva che il Regno Unito ha già ratificato la Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale del 1988, il cui art. 6 obbliga le parti firmatarie ad adottare il Global Standard for the Automatic Exchange of Financial Account Information(10).
Infine, in quanto non più Stato membro, il Regno Unito non sarebbe vincolato dalle disposizioni anti-elusive di cui alla direttiva anti-elusione, sul cui testo è stato raggiunto un accordo politico da parte del Consiglio dell’UE in data 17 giugno 2016.
L’impatto sulle operazioni di riorganizzazione, sulle transazioni infragruppo, sulla determinazione della base imponibile
Sul versante del trattamento fiscale comunitario delle operazioni di riorganizzazione cross-border, il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea comporterebbe la non applicazione, nei rapporti tra Regno Unito e Stati membri, della direttiva 90/434/CEE, cd. “direttiva fusioni”, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. In sostanza, non potrebbe più applicarsi il regime del cd. “tax deferral” delle plusvalenze realizzate per effetto delle suindicate operazioni di riorganizzazione transfrontaliere (11).
Potrebbero, inoltre, venire meno per il Regno Unito gli oneri connessi alla normativa comunitaria sul transfer pricing, le cui criticità, in termini di possibilità di doppia imposizione derivante dagli aggiustamenti dei prezzi intercompany, sono state affrontate, ed in gran parte risolte, con la sottoscrizione, anche da parte del Regno Unito, della Convenzione arbitrale n. 90/436/CEE (12). Con il Codice di Condotta sulla documentazione (adottato nel giugno del 2006), l’Unione Europea ha inteso fornire linee guida a tutti gli Stati membri con riferimento ai requisiti documentali minimi idonei a dare evidenza della politica di transfer pricing applicata dai gruppi multinazionali (13).
Il Regno Unito, quale Stato membro, si è adeguato alla normativa comunitaria sul transfer pricing. Una volta perfezionato il procedimento di recesso, le indicazioni dell’UE potrebbero non trovare più applicazione nei rapporti intercompany riguardanti una società britannica ed una società dello stesso gruppo con sede in un Paese comunitario.
Non meno rilevante, sul versante dell’eliminazione della doppia imposizione nonché del contrasto all’elusione fiscale internazionale, è la proposta per una base imponibile comune in ambito comunitario (cd. CCCTB). La proposta, la quale dovrebbe essere presentata – nella nuova versione – dalla Commissione europea entro la fine del 2016, è destinata ad introdurre una normativa fiscale europea unica su base opzionale, diretta a sostituire i ventotto regimi fiscali nazionali vigenti, nella definizione della base imponibile delle società con attività transnazionale.
La futura direttiva sulla CCCTB non troverebbe applicazione con riguardo alla determinazione della base imponibile delle società aventi sede nel Regno Unito, in quanto queste si qualificherebbero quali società non già di uno Stato membro, bensì di uno Stato terzo.
Le conseguenze ai fini IVA
Per effetto del perfezionamento del recesso dall’Unione Europea, il Regno Unito non sarebbe più vincolato al rispetto dei principi e delle regole del sistema IVA comunitario, compendiate nella direttiva 2006/112/CE.
Le operazioni di cessione ed acquisto dei beni tra il Regno Unito, da un lato, ed uno Stato membro dall’altro, non potrebbero più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, essendo piuttosto cessioni all’esportazione e beni in importazione. Con riferimento agli acquisti di beni dal Regno Unito, l’imposta indiretta dovrebbe essere corrisposta in dogana al momento dell’importazione e non troverebbe più applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
Per quanto riguarda i servizi, in ipotesi di prestazioni rese non si applica l’inversione contabile; con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute, il soggetto passivo italiano potrà applicare il meccanismo del reverse charge, con emissione di autofattura.
Dovrebbe infine venire meno la possibilità di beneficiare di alcune semplificazioni, quali, ad esempio, quelle previste per le operazioni triangolari comunitarie, per le vendite a distanza, per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni, perizie, per rendere un servizio, ecc. Inoltre, i soggetti con sede nel Regno Unito potranno registrarsi ai fini IVA in Italia quali soggetti non residenti solo attraverso la nomina di un rappresentante fiscale e non più tramite procedura di identificazione diretta.
- Ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).
- Con la COM(2001)582 e la SEC(2001)1681 del 23 ottobre 2001, la Commissione europea si è proposta di approfondire l’incidenza delle disposizioni fiscali che costituiscono ostacoli alle attività economiche transfrontaliere nel mercato interno e di individuare i possibili rimedi. Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale di Governance fiscale, IPSOA, 2011, p. 1918 ss..
- La direttiva è stata recepita in Italia nell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973.
- Secondo l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, i dividendi sono imponibili nello Stato di residenza del percipiente con possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare una ritenuta nella misura convenzionalmente prevista. Per approfondimenti cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, IPSOA, 2016, Commento all’art. 10.
- Per approfondimenti sul rapporto di consociazione cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, IPSOA, 2016, Commento all’art. 11 e Commento all’art. 12.
- La direttiva 2003/49/CE è stata recepita in Italia nell’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.
- Per approfondimenti sull’art. 11 cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, IPSOA, 2016, Commento all’art. 11.
- Per approfondimenti sull’art. 12 cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, IPSOA, 2016, Commento all’art. 12.
- Per approfondimenti sulla direttiva 2011/16/UE cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, IPSOA, 2016, Commento all’art. 26.
- Per approfondimenti sullo scambio automatico delle informazioni finanziarie cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, IPSOA, 2016, Commento all’art. 26.
- Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale di Governance fiscale, IPSOA, 2011, p. 1928 ss..
- Per approfondimenti sulla Convenzione arbitrale cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, IPSOA, 2015, p. 191 ss..
- Il Codice sui requisiti documentali ha valore di impegno politico e non incide sui diritti ed obblighi degli Stati membri, né sulle rispettive sfere di competenza degli Stati e dell’UE. Per approfondimenti cfr. Valente P., Manuale del Transfer pricing, IPSOA, 2015, p. 202 ss..

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