Estendere le misure di cui al decreto del 24 febbraio 2020 anche ai soggetti residenti o stabiliti nelle cosiddette “zone gialle” che stanno subendo limitazioni lavorative e di mobilità analoghe a quelle dei comuni delle “zone rosse” e comunque molto rilevanti e anche a tutti i clienti degli studi dei Commercialisti aventi sede nelle “zone rosse” e nelle “zone gialle”. E’ la richiesta contenuta in una missiva inviata oggi dal presidente dei commercialisti, Massimo Miani, al Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Per quanto riguarda l’estensione delle misure ai clienti dei commercialisti delle “zone rosse” e delle “zone gialle” “è necessaria – scrive Miani a Gualtieri – l’introduzione di una norma dal contenuto analogo a quello secondo cui, nel 2012, erano stati prorogati, senza sanzioni, i termini di versamento e gli adempimenti fiscali e contributivi effettuati o a carico di professionisti che avessero avuto sede o operassero nei Comuni coinvolti dal sisma che colpì l’Emilia, anche per conto di aziende e clienti non operanti in quel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei predetti comuni rappresentassero almeno il 50 per cento del capitale sociale”.

“In tal modo – conclude Miani – un professionista con studio nel territorio dei Comuni  delle “zone rosse” e, per quanto auspicabile, nei comuni delle “zone gialle”, impossibilitato quindi a svolgere con regolarità la propria attività, potrà sospendere i termini di versamento e gli adempimenti fiscali (e, doverosamente, anche contributivi) per tutti i propri clienti, compresi quelli residenti o aventi sede legale o operativa fuori dalle zone interessate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattandosi di adempimenti che per essere effettuati richiedono necessariamente un’attività prodromica da parte del professionista debitamente incaricato ubicato nelle zone “a rischio”.

Il decreto firmato da Gualtieri il 24 febbraio ha già disposto per i contribuenti, anche diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta, che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Nei giorni scorsi il Consiglio nazionale era stato il primo a chiedere il rinvio degli adempimenti nelle zone colpite dall’epidemia. Successivamente i commercialisti hanno anche avanzato la richiesta di estendere gli ammortizzatori sociali per le aziende fuori dalla “zona rossa”.

 

 

 

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