“Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza “Italgomme”: il nuovo articolo 12 dello statuto del contribuente” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti.
Nell’introduzione al documento si ricorda come in tema di verifiche fiscali, gli atti di autorizzazione e i processi verbali di accesso in locali destinati all’esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali, redatti a decorrere dal 3 agosto 2025, devono essere espressamente e adeguatamente motivati, mediante l’indicazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l’accesso.
È quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 12, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 2121, introdotto in sede di conversione in legge del d.l. 17 giugno 2025, n. 842, attraverso l’art. 13-bis del decreto, intitolato “Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso”.
La ratio della nuova norma, come ricordato nella Relazione illustrativa, risiede nel “monito rivolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’Italia nella sentenza del 6 febbraio 2025 Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia”, nella quale la CEDU aveva invitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie affinché gli accessi, le ispezioni e le verifiche fossero adeguatamente motivati.
Scopo del documento è analizzare la novità normativa, muovendo dai principi enunciati nella sentenza della CEDU, per finire alle ricadute di ordine pratico.


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