Tra le modifiche dell’ordinamento professionale suggerite dal CNDCEC non mancano alcune proposte in merito alla governance nazionale. Ponendo riparo ad una non chiarissima formulazione della norma vigente, al quinto comma dell’art. 25 viene specificato che l’elezione del Consiglio nazionale compete ai Consigli degli Ordini neoeletti, che esercitano l’elettorato attivo almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

Anche la durata in carica dei membri del Consiglio nazionale di cui all’art. 25, co. 13, è oggetto di chiarimenti: in dettaglio, ferma restando la durata della carica, pari a quattro anni, nonché la possibilità di rinnovare il mandato per una sola volta consecutiva, viene precisato che il terzo mandato consecutivo è possibile esclusivamente se uno dei due mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie e dai casi previsti dall’art. 27, co. 6. Quest’ultima norma rientra anch’essa tra le nuove proposte inserite nel testo vigente e prevede che il componente del Consiglio nazionale destinatario di un provvedimento disciplinare di sospensione o radiazione non definitivo sia sospeso dalla carica, mentre la decadenza e la sostituzione intervengono laddove dette sanzioni divengano definitive a seguito del giudizio dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale ovvero per lo spirare dei termini per l’impugnazione.

Le modifiche inerenti alla composizione numerica del Consiglio nazionale (art. 25, co. 2) sono volutamente sottoposte alla riflessione degli Ordini territoriali e degli iscritti: per tale motivo nessuna proposta è formulata espressamente nel testo emendato. All’art. 26 è introdotta la previsione del comitato di presidenza, disponendo la norma che il Consiglio nazionale al suo interno possa eleggere un comitato esecutivo composto dalle sole cariche (presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere), ovvero da queste e da altri tre consiglieri.

In merito alle attribuzioni del Consiglio nazionale, disciplinate dall’art. 29, una prima modifica significativa è quella contenuta nella lettera d), che nella formulazione vigente riguarda i poteri di coordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale: nel testo proposto tali attribuzioni vengono incrementate attribuendo al Consiglio nazionale anche il potere di istituire le scuole di alta formazione (SAF) e organizzare corsi di specializzazione per le finalità di cui al successivo art. 39 –bis (infra).

Alla lettera m) sono riformulate le attribuzioni relative alla formazione professionale continua: compete al Consiglio nazionale formulare il relativo regolamento, nonché valutare e approvare non solo gli eventi di formazione predisposti dagli Ordini locali, come nel testo vigente, ma anche quelli organizzati dai soggetti autorizzati. Come già visto, all’art. 12 viene invece introdotta la possibilità per gli Ordini territoriali di attribuire direttamente crediti formativi ai propri eventi di aggiornamento professionale.

La lettera n), riguardante l’abrogata tariffa professionale, sposta l’attenzione sui parametriprevisti per la liquidazione giudiziale del compenso: ogni due anni il CNDCEC propone al Ministro competente i parametri da applicare non solo in tale ipotesi, ma anche quando il compenso non sia stato determinato fra le parti all’atto dell’incarico o successivamente, nonché nei casi in cui la prestazione professionale sia resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Alla lettera r) è attribuito al Consiglio nazionale il potere di scegliere, sulla base delle candidature presentate, i consiglieri nazionali effettivi che compongono il Consiglio di disciplina nazionale e di disciplinare con proprio regolamento, approvato dal Ministro della giustizia, l’elezione dei soggetti che andranno a comporlo in caso di assenza o di insufficienti candidature di consiglieri nazionali. Tra le proposte redatte per la riflessione, peraltro, vi è anche quella relativa alla previsione di un Consiglio di disciplina nazionale composto da 6 componenti con nomina diretta da parte degli Ordini secondo criteri di rappresentanza da definirsi.

Alla lettera s) è prevista la possibilità per il CNDCEC di stipulare polizze collettive per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, uniformi per tutti gli iscritti all’Albo e con oneri a carico del proprio bilancio, scegliendo l’impresa assicuratrice con procedure ad evidenza pubblica; in base alla successiva lettera t), il Consiglio nazionale può istituire, con separata contribuzione a carico degli iscritti, un fondo di garanzia per il risarcimento dei danni provocati dagli stessi nell’esercizio dell’attività professionale e dai quali discende responsabilità civile; infine, sempre attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, il Consiglio nazionale può sostenere l’attività degli iscritti attraverso la stipula di altri contratti e convenzioni.

Da ultimo, meritano un cenno le novità introdotte con l’art. 39-bis, rubricato “specializzazioni professionali”, che recepisce pressoché totalmente i contenuti dell’emendamento già sottoposto all’attenzione del governo nella precedente legislatura, modificando esclusivamente il requisito dell’anzianità di iscrizione a tal fine necessaria, ridotta da cinque anni a due sia per coloro che vorranno conseguire la specializzazione attraverso la frequenza dei percorsi formativi all’uopo predisposti, sia per coloro i quali abbiano già conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del DPR n. 162/1982, ovvero siano in possesso della qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione.

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