Il viceministro Francesco Paolo Sisto con il presidente Elbano de Nuccio

Il ministero della Giustizia ha pubblicato una nuova circolare relativa ai requisiti di iscrizione all’albo dei gestori della crisi d’impresa, che fa seguito a quella dello scorso 20 gennaio e all’aggiornamento del 24 febbraio delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero. La nuova circolare recepisce le osservazioni espresse dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una nota del  26 gennaio 2023, modificando alcune conclusioni cui il Ministero era precedentemente pervenuto.

L’aspetto di maggior interesse attiene al requisito alternativo alla formazione ai fini del primo popolamento dell’albo. In virtù delle novità introdotta dalla nuova circolare, gli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo non sono più soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019, ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino alla definitiva entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Estremamente positivo il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio: “Grazie ad un costante confronto con il viceministro Francesco Paolo Sisto e con l’intero ufficio legislativo del Ministero della giustizia, le nostre richieste sono state accolte. Dinanzi all’interpretazione letterale fornita dalla prima circolare ministeriale del 20 gennaio 2023, avevamo palesato non poche perplessità, chiedendo che fossero evitate irragionevoli e ingiustificate esclusioni di professionisti che dopo il 16 marzo 2019 sono stati incaricati in almeno due procedure nell’identica veste di curatore, commissario o liquidatore giudiziale. Oggi, la nuova circolare ministeriale torna sul punto, chiarendo che, relativamente alla validità degli incarichi presi in considerazione dall’art. 356 appare opportuno procedere con una interpretazione sistematica, e non meramente letterale della disposizione. Siffatta interpretazione consente di far salvo l’intento perseguito dal legislatore, vale a dire di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell’albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine collocate esattamente nel quadriennio individuato dalla lettera della norma”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per quanto si è potuto fare in ordine a una norma vigente da più di tre anni e in relazione a un Albo ministeriale che inizierà a funzionare a breve”, ha aggiunto de Nuccio, sottolineando anche, che “si tratta di un risultato raggiunto grazie ad un cambio di paradigma nella interlocuzione tra Consiglio nazionale e Ministero, fondato su un con confronto leale e concomitante nell’interesse del Paese. Ministero che ha mostrato estrema sensibilità su tematiche tanto importanti per i professionisti che intendono specializzarsi nella crisi di impresa, prestando ascolto alle osservazioni e alle proposte che abbiamo avanzato in sinergia anche con i Consigli nazionali degli avvocati e dei consulenti del lavoro”.  “Grazie alla nostra azione – ha concluso – il quadriennio di riferimento è stato in poche parole quasi “duplicato”, consentendo a un numero rilevante di professionisti di accedere all’albo direttamente senza svolgere il tirocinio semestrale e il corso di formazione inziale di almeno quaranta ore. In ogni caso, per quanti non potranno accedere al c.d. primo popolamento, ricordiamo che dal 6 marzo è disponibile il corso gratuito di quaranta ore organizzato dal Consiglio nazionale in convenzione con l’università Lumsa e in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, al quale in pochi giorni si sono già iscritti quasi diecimila colleghi”.

 

 

 

 

 

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