Non diffondere informazioni in merito ai corsi di aggiornamento necessari per assolvere l’obbligo per l’iscrizione all’albo degli esperti della crisi. Infatti, mancando ancora il decreto attuativo contenente le specifiche tecniche, non è ancora possibile iscriversi all’albo.

Le indicazioni arrivano dal Consiglio nazionale dei commercialisti attraverso l’informativa n. 93/2022 in cui si specifica che i corsi accreditati dallo stesso Consiglio nazionale saranno validi, allo stato attuale, per la formazione obbligatoria degli iscritti e per quella già riconosciuta come equipollente, ma non direttamente per l’iscrizione al nuovo albo.

Nell’informativa, dedicata alla formazione obbligatoria per l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, il Consiglio nazionale ricorda che, con il decreto 75/2022, il Ministero della giustizia ha pubblicato il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, all’art. 4, che disciplina le modalità di iscrizione all’albo.

L’attuazione di tale regolamento è subordinata all’approvazione, entro sei mesi, del decreto dirigenziale finalizzato a definire le specifiche tecniche necessarie per la presentazione in via telematica della domanda; conseguentemente, ad oggi, non è possibile richiedere l’iscrizione a tale albo. Pertanto, in attesa della definizione di tale iter di iscrizione, si chiede di non diffondere informazioni in merito alla successiva validità di eventi formativi per l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dal costituendo albo.

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