Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso noto agli iscritti, attraverso le informative n. 28/2022 e n. 30/2022 inviate ai presidenti degli Ordini locali della categoria, le risposte fornite dal Ministero della Giustizia ad alcune osservazioni e istanze relative alla Circolare del 29 dicembre 2022 – emanata dallo stesso dicastero – sulle “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa”.

Nel primo caso, il Ministero della Giustizia ha inviato una risposta alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti e dall’Associazione ADR & Crisi-Commercialisti ed avvocati, relativamente alle criticità che, a loro avviso, emergerebbero in seguito all’adozione della suddetta Circolare, di cui hanno chiesto la modifica sotto vari profili.

Per le due associazioni, la Circolare non avrebbe correttamente individuato la ratio  del decreto legge n. 118/2021 “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale” sui requisiti dei professionisti in ordine alle precedenti esperienze maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, nonché le differenze fra requisiti richiesti a commercialisti ed avvocati, da un lato, e a consulenti del lavoro ed altri soggetti non iscritti in albi, dall’altro.

In particolare, rispetto all’esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l’idoneità all’incarico di esperto, secondo il Ministero la circolare è chiara nell’esplicitare la ratio della scelta operata, avendo optato per circoscrivere il “rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale”. Il curatore fallimentare, invece, interviene nel momento in cui la crisi e l’insolvenza dell’impresa sono ormai conclamate, occupandosi della sua liquidazione, e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell’impresa. Gestione il cui esito è di difficile valutazione.

Nel secondo caso, il Ministero ha inviato una risposta all’istanza di integrazione dell’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari (INAG). L’Istituto, infatti, ha chiesto di integrare la circolare dello scorso 29 dicembre mediante l’inserimento di un’ulteriore tipologia di esperienza pregressa nel novero di quelle utili per l’iscrizione degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili nell’elenco degli esperti indipendenti.

In particolare – osservando che gli amministratori giudiziari, oltre ad essere investiti di un munus publicum, soddisfano anche, in termini di esperienze, tutti i requisiti richiesti dal legislatore per assicurare una rapida analisi della situazione aziendale e posseggono la preparazione necessaria per la soluzione della crisi d’impresa attraverso un’attività di negoziazione -, è stato chiesto di inserire nella Circolare la categoria “8) amministratore giudiziario di aziende in sequestro o in confisca, iscritto all’Albo istituito ai sensi del D. Lgs. n. 14/2010 nella Sezione “Esperti in Gestione Aziendale”.

Anche in questo caso, il Ministero non condivide la proposta dell’Istituto sulla base della diversità delle funzioni demandate, da un lato, all’esperto indipendente e, dall’altro, all’amministratore giudiziario scelto tra gli esperti in gestione aziendale.

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