Il progetto del CNDCEC finalizzato alla creazione delle Scuole di Alta formazione (SAF), oltre a recepire le indicazioni delineate dalla legge e dalle vigenti regole deontologiche, si pone l’ambizioso obiettivo di rispondere alle istanze sempre più frequenti del mercato del lavoro.
Per quanto concerne il primo profilo, varrà ricordare che l’art. 8 del codice deontologico del CNDCEC impone al professionista di mantenere costantemente la propria competenza e capacità professionale ad un livello tale da garantire alla clientela la qualità delle prestazioni professionali erogate, secondo le prassi e le tecniche correnti. La stessa norma specifica che l’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della propria competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti. È di tutta evidenza che la disposizione mira a suggerire al professionista l’opportunità di approfondire e perfezionare le proprie conoscenze in relazione al comparto delle attività professionali svolte con maggiore frequenza.
Rivolgendo lo sguardo al mercato del lavoro, tale esigenza di perfezionamento si rivela quanto mai opportuna, attesa la sempre più frequente richiesta di figure dotate di saperi specialistici che interpretino al meglio il ruolo di tutela dell’interesse pubblico del professionista, anch’esso sancito dalla norma deontologica. In altre parole, in un mercato ormai maturo e consapevole, l’acquisizione di competenze specialistiche è necessaria al fine di garantire una migliore qualità della prestazione.
Quando si parla di specializzazione, peraltro, occorre operare il dovuto distinguo tra ciò che configura il mero esercizio prevalente di una o più attività professionali – che di per sé non è garanzia di una conoscenza superiore – e il possesso di un titolo che, al contrario, attesti competenze tali da porre il professionista specializzato su un piano differente e ulteriore rispetto a quello che è privo di tale titolo.
Va da sé che la segnalazione al pubblico dell’esistenza di specifiche competenze non può prescindere da uno scrupoloso accertamento dell’esistenza dei relativi titoli di specializzazione, al fine di non generare – contrariamente agli aspetti sperati – effetti distorsivi per il mercato, per la concorrenza e per gli stessi professionisti.
Ecco perché il percorso che conduce all’acquisizione di un titolo di specializzazione non può che essere individuato nell’ambito di un perimetro normativo ben circoscritto.
A corollario di tale excursus logico, l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, stabilisce che “La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge”.
Ne discende che, allo stato attuale, il riconoscimento dei titoli di specializzazione non è possibile essendo a tal fine necessaria una modifica dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.
La questione è affrontata dal CNDCEC nell’ambito del progetto per la creazione delle SAF, ove si è evidenziata la necessità di procedere ad una revisione dell’ordinamento professionale, all’interno del quale dovrà essere inserita una norma ad hoc che preveda la possibilità – anche per gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – di indicare il titolo di specializzazione. A modifica avvenuta, la frequentazione dei percorsi formativi organizzati dalle SAF costituite sulla base del progetto CNDCEC darà diritto al titolo di specializzazione, la cui acquisizione dovrà essere garantita altresì ai professionisti che avranno svolto le attività di alta formazione presso tali SAF antecedentemente al riconoscimento dei titoli di specializzazione. In tal senso l’iter legislativo e regolamentare dovrà contemplare la possibilità che le attestazioni rilasciate al professionista all’esito dei corsi di alta formazione organizzati dalle SAF siano equiparate ai titoli di specializzazione.

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