La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la detassazione per i premi di risultato rendendola strutturale, applicabile nell’anno d’imposta 2016 e nei successivi senza la necessità di ulteriori norme o disposizioni attuative. Il 25 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto tra loro, hanno firmato il Decreto che definisce i criteri e le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva (10%) in caso di pagamento da parte del datore di lavoro di somme a titolo di premi e di partecipazione agli utili dell’impresa.
La legge di Stabilità 2016 prevede, come novità, che il contratto aziendale o territoriale possa contenere la possibilità di scelta – in capo al dipendente – fra i premi di produttività, le somme ed i valori di cui all’art. 51 del TUIR comma 2 e comma 3 ultimo periodo, senza che questi entrino a far parte del reddito di lavoro dipendente. In buona sostanza (sempre che il contratto aziendale o territoriale lo preveda) il lavoratore può scegliere di non ricevere in tutto o in parte le somme detassate e di fruire in alternativa di somme e valori dell’art. 51 del TUIR (esempio contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi al fondo di previdenza complementare) senza che questi ultimi vadano a formare il reddito di lavoro dipendente nei limiti già previsti dal TUIR.
Viene quindi superato l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate che non permetteva il regime agevolato di cui all’art.51 del TUIR nel momento in cui le somme o i valori discendevano da un obbligo contrattuale, la risoluzione 26/E del 29/3/2010 cita “… Ai fini dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art.51, comma 2, lett. f), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: – la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale …”
Per agevolare ancor di più tali accordi di welfare aziendale il legislatore ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR ampliando la tipologia di somme o prestazioni agevolate per renderle più idonee a rispondere alle richieste dei lavoratori e più attuali, si pensi all’introduzione fra i servizi agevolati della fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti ed alla possibilità che tali erogazioni avvengano mediante Voucher “documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico”.
Nell’immediato futuro si assisterà, presumibilmente, all’aumento della contrattazione aziendale in materie di premi di risultato potenzialmente detassati, in considerazione del fatto che le agevolazioni in termini di welfare aziendale possono interessare anche il datore di lavoro in quanto 5 tali forme di premio non sono soggette a contribuzione mentre le altre, per effetto della legge di stabilità 2016, lo sono.
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