La fatturazione elettronica è un obiettivo introdotto dall’agenda digitale europea, che rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientando i processi amministrativi e, contemporaneamente, riducendo i costi di gestione.
Per comprendere correttamente e compiutamente la portata del Decreto legislativo sulla fattura elettronica tra privati e la trasmissione telematica dei corrispettivi è necessario fare riferimento inanzitutto al quadro generale in cui esso è inserito.
Tale disposizione è inclusa in un gruppo di tre decreti predisposti in attuazione della riforma fiscale di cui alla Legge n. 23/14 del 11/3/14. In particolare essi si occupano delle: disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente; trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (art.9, co.1, lett.d) e g), Legge n. 23/14); misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Per quanto riguarda il Decreto sulla fattura elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, si deve osservare che l’Amministrazione finanziaria ha voluto avviare un processo di cambiamento nel rapporto con i contribuenti, introducendo regimi agevolativi, il controllo remoto dei dati ed eliminando alcune comunicazioni periodiche.
Con l’adozione dei pareri consultivi delle commissioni Finanze del Senato e della Camera è terminato l’iter che ha portato il Consiglio dei Ministri – lo scorso l7 luglio – ad approvare il Decreto legislativo che dà attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge n. 23/14, prevedendo misure per stimolare l’adozione della fattura elettronica tra privati e per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Una delle principali novità introdotte dal Consiglio dei Ministri è il riferimento, contenuto nell’articolo 1, anche alla conservazione della fattura elettronica. Infatti tale disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate renda disponibile gratuitamente ai contribuenti un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Tale novità è stata introdotta accogliendo le proposte formulate dalle commissioni di Camera e Senato, che avevano espressamente indicato che il sistema fosse anche idoneo alla consevazione delle fatture elettroniche.
Il Governo ha individuato come strumento per la corretta gestione dell’emissione, invio e conservazione delle fatture (emesse e ricevute) lo stesso sistema che attualmente è utilizzato per le fatture verso la PA, cioè il Sistema di interscambio (Sdi). Lo Sdi, che ovviamente sarà potenziato, opererà come già funziona per la fattura verso la PA. Inoltre è prevista la realizzazione di un archivio anagrafico simile all’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) che funzioni da indirizzario per la consegna delle fatture emesse e ricevute tra privati.
Per semplificare l’avvio di tale processo si è scelto, giustamente, di utilizzare il formato previsto per le fatture PA, che è dettagliato nell’allegato A del Decreto n. 55/2013, perché è necessario e fondamentale avere uno standard di riferimento univoco su cui avviare poi le operazioni di elaborazione ed interoperabilità.
Nel comma 3 è stabilito che la scelta di utilizzare la trasmissione telematica delle fatture tra privati è opzionale e vale fino al quarto anno successivo rispetto a quando l’opzione è effettuata. Se essa non è revocata, si estende per cinque anni, con rinnovo automatico.
Appare importante ed apprezzabile il riconoscimento (articolo 1, comma 4) dell’attività – svolta e da svolgere – dei Forum Nazionali sulla Fatturazione Elettronica quali soggetti consultivi per la definizione degli aspetti tecnici attuativi dei provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con il successivo comma 5 è stabilito che un decreto individuerà modalità semplificate dell’attività di controllo, che potrà essere svolta anche a distanza, escludendo duplicazioni delle predette attività.
All’articolo 2, comma 1 si prevede, con decorrenza dall’1/1/2017, l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti che eseguono cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto, anche mediante distributori automatici.
La disposizione contenuta nel comma 2 indica che la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria e, nel successivo comma 3, in accoglimento delle osservazioni espresse dalle commissioni di Camera e Senato, è previsto che siano adottate soluzioni che consentiranno di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo nel contempo il rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
Il Governo invece non ha accolto l’invito – sollecitato dalle associazioni di categoria ed espresso dalle commissioni di Camera e Senato – in merito all’introduzione di detrazioni fiscali, motivando questa scelta con la mancata copertura degli oneri relativi.
All’articolo 3 è prevista, a fronte dell’esercizio dell’opzione di adesione previsto dall’articolo 1, comma 3, e articolo 2 comma 1, l’eliminazione di adempimenti periodici quali le comunicazioni relative a: spesometro, black list, contratti di leasing, acquisti effettuati da operatori della Repubblica di San Marino, elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi comunitarie ricevute e degli acquisti dei beni.
Guardando all’avvio di un differente rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, è da evidenziare anche la novità relativa alla riduzione di un anno dei termini di decadenza indicati:
– all’articolo 57, comma 1 del DPR n.633/72 (rettifiche ed accertamenti in materia IVA);
– all’articolo 43, comma 1 del DPR n. 600/73 (accertamenti in materia di imposte sui redditi).
E’ stato inoltre indicato, nella relazione di accompagnamento al Decreto, che il regime premiale si applica solo ai contribuenti che aderiscono esercitando l’opzione e trasmettano fatture emesse e ricevute solo in modalità elettronica, escludendo pertanto la forma cartacea.
All’articolo 4, comma 1, è introdotto un particolare regime di favore per specifiche categorie di soggetti, appositamente individuati (probabilmente piccole imprese, ditte individuali e professionisti) che prevede: la fornitura in via telematica degli elementi informativi necessari anche per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA; il superamento del registro IVA e del registro dei corrispettivi; l’ottenimento di rimborsi senza necessità di garanzie o visto di conformità.
L’articolo 5 disciplina la cessazione del regime premiale per coloro che non hanno trasmesso i dati o li hanno trasmessi in modo incompleto o non veritiero, prevedendo, oltre alla fuoriuscita dal regime, anche una sanzione amministrativa (ex articolo 6 del Decreto legislativo n. 471/97).
Benché la proposta non obblighi tutti gli operatori alla fattura elettronica, al riguardo è stato sollecitato almeno un impegno del Governo in tal senso da parte della commissione Finanze della Camera, dal momento che il Decreto in questione fornisce uno stimolo determinante all’abbandono della carta e al passaggio alla fatturazione elettronica tra privati, ai quali offre l’opportunità, anche con il supporto dell’Agenzia delle Entrate, di utilizzare il medesimo strumento per l’adempimento commerciale (emissione della fattura) e per quello fiscale (trasmissione dei dati delle fatture all’Amministrazione finanziaria), aggiungendo anche la conservazione.
Inoltre, come già accennato sopra, l’iniziativa legislativa attuata con l’approvazione del Decreto legislativo rappresenta un cambio di rotta importante rispetto al passato nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, dando un segnale di discontinuità e aprendo un rapporto più collaborativo basato su: un numero minore di adempimenti; un dialogo e controllo che avverrà su basi telematiche; una riduzione dei tempi di accertamento.
È anche rilevante tenere conto dello sviluppo futuro che il sistema fatture elettroniche tra privati avrà in ottica di “compliance fiscale” perché, con riferimento alle informazioni da trasmettere, l’Amministrazione finanziaria avrà a disposizione in tempo reale tutti i dati che sono necessari per i controlli automatici e le elaborazioni statistiche, e che oggi utilizzano in parte solo grazie all’invio fatto dai contribuenti delle comunicazioni periodiche (che saranno eliminate).
Non a caso, è stato introdotto nel Decreto anche il riferimeno al termine “dati”, perché è importante realizzare economie di scala e generare una semplificazione concreta e tangibile che si basa proprio sull’utilizzo di dati strutturati, fondamentali per assicurare la loro completa interoperabilità semantica.
Infine, dovrà essere tempestivamente regolamentata la figura di chi svolge l’attività di certificazione del processo di conservazione. Il vuoto attuale nelle regole rappresenta un freno per cogliere l’importante opportunità che è rappresentata dai nuovi strumenti introdotti dal regolamento unico europeo «eIDAS» (servizi fiduciari digitali, sigilli elettronici…) per far partire nel nostro Paese il loro utilizzo diffuso, con un nuovo ruolo per gli intermediari telematici, tra i quali i commercialisti rappresentano il numero più rilevante e qualitativamente formato.

internazionale
Essential Accounting English: webinar gratuito il 22 maggioL'evento formativo dedicato ai commercialisti focalizza l'attenzione su una terminologia contabile chiara, coerente e condivisa a livello internazionale
diritto
La tutela degli interessi finanziari dell’UE: focus a Cosenza il 16 e 17 maggioEvento formativo organizzato dalla Camera di Commercio locale con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Interverrà il Presidente de Nuccio
CNDCEC
Papa, commercialisti: “La sua elezione un segno di speranza”De Nuccio: “Una guida fondamentale nella continua ricerca di equità sociale, legalità e sviluppo sostenibile”