L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare che fornisce alcuni chiarimenti sul regime forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le start up, introdotto dalla legge di bilancio approvata alla fine dello scorso dicembre, per le persone fisiche titolari di partita IVA.

La circolare 9/E del 2019 ricostruisce il quadro normativo e puntualizza alcuni aspetti su cui vi è stata incertezza di interpretazione in questa prima fase applicativa.

La circolare riepiloga che i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Per le start up l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.

Si chiarisce invece che possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, purché queste ultime non siano gestite in forma societaria. Secondo la circolare possono essere ammessi al nuovo regime anche i così detti “ex praticanti”, cioè quei professionisti che iniziano una nuova attività terminato il periodo di pratica, rientreranno nella flat tax anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.

Il reddito imponibile, si ribadisce, va calcolato applicando il diverso coefficiente di redditività stabilito dalla legge a seconda del tipo di attività esercitata. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono invece deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge. A questo proposito, la circolare spiega come l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico possa essere dedotta dai familiari.

La circolare sul regime forfettario chiarisce che con la nuova normativa i contribuenti che erano  nel regime semplificato perché non erano in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicarlo, essendo venute meno le cause di esclusione, senza bisogno di presentare alcuna opzione o comunicazione. Mentre i contribuenti che nel 2018 erano nel regime ordinario possono passare al regime forfetario, attraverso l’opzione.

La circolare dell’Agenzia puntualizza che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Ma tutte queste preclusioni, tuttavia, non produrranno i loro effetti effetti, se in corso d’anno 2019, viene rimossa la causa di preclusione.

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