Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella seduta dello scorso 18 marzo, ha deliberato di prorogare al 30 settembre 2020 il termine utile per conseguire i crediti formativi professionali ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, mediante la partecipazione agli eventi formativi accreditati con codici materie “non utili” per la formazione dei revisori legali.
La proroga è concessa limitatamente al conseguimento di crediti formativi “non utili” per la revisione legale e in tale ambito sono ricompresi anche i crediti obbligatori di cui all’art. 5, comma 2 e all’art. 6, comma 1 del Regolamento FPC. Ne consegue che i crediti formativi associati ai codici materie “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” la revisione legale acquisiti nel primo semestre del 2020 non sono validi per il computo dei crediti necessari all’adempimento dell’obbligo formativo 2017-2019.
Per quanto riguarda gli eventi formativ richiesti in accreditamento dai soggetti autorizzati e rinviati per l’emergenza sanitaria, il Consiglio nazionale, per non impegnare l’attività degli Ordini con lo svolgimento di nuove istruttorie, ha deliberato che non è necessario cancellare e reinserire tali eventi sul portale se la variazione riguarda solo la data di svolgimento. I soggetti autorizzati comunicheranno la nuova data agli uffici del Consiglio nazionale, che provvederanno direttamente alla modifica. Sarà poi il soggetto autorizzato a comunicare la variazione all’Ordine territoriale per mezzo di una e-mail.
Il Consiglio nazionale, infine, ha sospeso l’applicazione delle disposizioni dell’art. 13, comma 5 del regolamento FPC per gli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati e annullati a causa dell’emergenza sanitaria. Pertanto, se l’Ordine ha già riscosso per gli eventi formativi annullati le somme dovute ai sensi dell’art. 13, comma 5 del regolamento FPC, il Consiglio dell’Ordine potrà optare tra la restituzione delle somme al soggetto autorizzato o il loro utilizzo a copertura di quelle dovute per l’accreditamento di eventi futuri che saranno realizzati dallo stesso soggetto.


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