“Con due anni di ritardo il decreto legge 118/2021 sulla crisi di imprese accoglie tante richiese che abbiamo a lung“Con due anni di ritardo il decreto legge 118/2021 sulla crisi di imprese accoglie tante richiese che abbiamo a lungo sollecitato. Meglio tardi che mai”. Andrea Foschi, componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delegato alla crisi d’impresa, dà un giudizio positivo sulle misure del decreto 118/2021 che modificano e rafforzano gli strumenti per affrontare la crisi d’impresa. Per esempio, gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (articolo 20 del Dl, che incide sull’articolo 182 septies del Rd 267/42) che vincolano tutti i creditori della medesima categoria. Tuttavia, Foschi non nasconde come il decreto legge arrivi sul filo di lana. “Con gravi responsabilità della politica, a lungo immobile”. Sottolinea Foschi: “Si è ritenuto, vista la situazione di difficoltà delle imprese, che le procedure di allerta esterna siano rinviate al 2023. Non vorrei però che passasse la vulgata che le imprese falliscono se non c’è il rinvio del Codice della crisi”.
La relazione illustrativa al decreto legge sottolinea però la necessità di evitare, con l’operatività dal 1° settembre del Codice della crisi, di aggiungere difficoltà alle imprese. Una premessa sbagliata?Dico semplicemente che le situazioni di difficoltà delle imprese devono emergere in modo tempestivo. E che non è detto riescano a sopravvivere molte aziende, che hanno ricevuto aiuti statali e liquidità dalle banche.
Però l’allerta interna è operativa.
Certo, il collegio sindacale o il revisore devono essere vigili e avvertire tempestivamente l’organo amministrativo ai primi segnali di crisi. E poi l’articolo 2086 del Codice civile obbliga l’imprenditore a definire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
Questo è uno dei pilastri del decreto legislativo 14/2019.
Altrimenti c’è sempre il giudice che di fronte all’attendismo o all’inettitudine può intervenire e contestare la bancarotta fraudolenta. Quanti soldi sono stati immessi in imprese che si potrebbero dimostrare poco meritevoli?
La nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa la convince?
I tempi per avviare la macchina sono molto stretti: occorre istituire, presso le Camere di commercio, la piattaforma per le istanze degli imprenditori, avviare l’elenco degli esperti, stabilire la formazione degli iscritti. I contenuti della piattaforma, insieme con le coordinate per l’autovalutazione dell’imprenditore che chiede aiuto, devono essere definiti entro li 2425 settembre.
A questo punto la negoziazione volontaria, attivata dall’imprenditore, archivierà la composizione davanti agli Ocri delle Camere di commercio?
Vedremo. Credo però che la negoziazione coni suoi vantaggi sarà utilizzata soprattutto dalle piccole e medie imprese. E questo, senza dubbio, potrebbe essere positivo.
I commercialisti partono avvantaggiati.
I commercialisti potranno iscriversi nell’elenco con cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo. È riconosciuta la loro competenza aziendalistica, che invece avvocati e consulenti del lavoro devono dimostrare, avendo svolto almeno tre incarichi.
Funzionerà?
Se analizziamo il compito affidato ai professionisti sono speranzoso. Tuttavia, mi sembra vada rilevato come il professionista non possa essere solo un facilitatore senza responsabilità.

©Il Sole 24 ORE

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