Il Consiglio nazionale dei commercialisti, d’intesa con la Direzione Centrale della Finanza locale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno che cura la gestione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, ha richiamato l’attenzione degli Ordini territoriali della categoria sulla procedura di accreditamento da parte dello stesso Consiglio nazionale e di condivisione da parte del Ministero dell’Interno delle attività formative in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti locali, associate alla materia C7bis.
In particolare, ai fini della validità dei crediti quale requisito di iscrizione nell’elenco, in caso di attività formativa a distanza, è necessario erogare gli eventi esclusivamente mediante piattaforme informatiche autorizzate ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua. La piattaforma, oltre a tracciare la partecipazione degli iscritti, deve prevedere la somministrazione dei test finali di verifica al cui superamento (subordinato al raggiungimento di una percentuale di risposte esatte non inferiore al 75%) consegue l’attribuzione dei crediti formativi da parte dell’Ordine locale.
L’Ordine deve rilasciare agli iscritti l’attestato di partecipazione con certificazione dei crediti conseguiti ovvero comunicare loro il conseguimento dei crediti formativi in modalità elettronica. Il Ministero dell’Interno riconosce validità agli attestati e alle comunicazioni trasmesse all’iscritto solo se rilasciati dall’Ordine a firma del Presidente o del Consigliere delegato alla formazione e non è considerata valida la delega a terzi per il rilascio delle attestazioni relative al conseguimento dei crediti formativi.
Poiché, inoltre, il Ministero dell’Interno si avvale della collaborazione degli Ordini territoriali nell’attività di verifica delle informazioni contenute nelle domande di iscrizione all’elenco relative al conseguimento dei crediti formativi, rese dai professionisti ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, è necessario prestare la massima disponibilità a rendere le informazioni richieste, non esitando a ricorrere all’ausilio degli uffici del Consiglio Nazionale in caso di necessità.
Eventuali dichiarazioni mandaci nelle domande di iscrizione all’elenco relative al conseguimento dei crediti formativi sono fonte di responsabilità penale, oltre a comportare la mancata iscrizione nell’elenco.
L’informativa del Consiglio nazionale

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