Una significativa considerazione del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 si riscontra nella normativa in materia di rating di legalità di cui alla Legge 18 maggio 2012, n. 62, di conversione del c.d. “Decreto commissioni bancarie”1. Come noto, questa disciplina ha disposto l’obbligo di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, all’elaborazione ed attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale, con fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa od al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla successiva legislazione regolamentare2.
Il riconoscimento assicura alle aziende virtuose un accesso agevolato sotto diversi profili al credito bancario ed ai finanziamenti pubblici. Lo strumento è stato delineato per promuovere i principi di legalità ed eticità nei comportamenti aziendali, sul presupposto che il ruolo dell’impresa nel contesto di riferimento dipenda in buona misura dalla sua capacità di generare valore e crescita duraturi, nonché dal grado di fiducia che gli attori coinvolti, interni ed esterni, ripongono nella sua attitudine a generare profitto sostenibile3.
Proprio nel solco di tale concezione è stato introdotto il rating di legalità, il cui fine è dunque quello di valorizzare l’eticità nelle attività imprenditoriali: non è un caso che, tra i requisiti posti ai fini del riconoscimento del rating in misura superiore al punteggio minimo di una stella, vi siano il possesso e l’attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Modello Organizzativo viene valorizzato da una normativa diversa e regolamentare, come fattore premiante per coloro che ambiscono ad un più elevato rating e che intendono spenderlo nei rapporti con la P.A. per accedere ai finanziamenti pubblici, ovvero per guadagnare una riduzione dei costi e dei tempi di erogazione del credito bancario.
Secondo modalità, peraltro non ancora definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il rating di legalità sarà d’aiuto anche nell’ottenimento del rating reputazionale di cui al nuovo codice dei contratti pubblici4. In virtù della novella di recente approvazione, è infatti istituito presso l’A.N.AC., che ne cura la gestione, “il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali ed i criteri di valutazione degli stessi, nonchè le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema la determinazione, da parte di ANAC, di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi”5.
I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’A.N.AC., in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché dei precedenti comportamentali dell’azienda, con riferimento al rispetto di tempi e costi nell’esecuzione dei contratti, nonché all’incidenza del contenzioso, sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione. Considerano, altresì, la regolarità contributiva valutata con riferimento ai tre anni precedenti.
È, inoltre, previsto, a norma dell’art. 95, comma 13, relativo ai criteri di aggiudicazione, che le amministrazioni, “compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità” indichino “nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente”.
Il nuovo codice degli appalti crea, infine, un ulteriore collegamento tra le discipline oggetto della presente disamina, consentendo uno sconto del 30% sull’importo della garanzia fideiussoria a corredo dell’offerta, negli appalti di servizi o forniture, “per gli operatori economici in possesso del rating di legalità od attestazione del c.d. Modello organizzativo 231 (vale a dire il Modello adottato, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da una persona giuridica o da societa? ed associazioni anche prive di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilita? penale dell’ente)”6.
Ecco dunque come il Legislatore, pur non intervenendo direttamente sulla disciplina 231, ovvero su quella in materia di rating di legalità, abbia di fatto accentuato la loro appetibilità agli occhi del mondo imprenditoriale, creando correlazioni ed interconnessioni tra normative che ne escono – tutte – grandemente potenziate. La costruzione di ponti concettuali tra istituti di diversa applicazione fa si che il management d’azienda abbia diverse ragioni in più per considerare positivamente l’adozione di un Modello Organizzativo, ovvero la richiesta di attribuzione di stellette.
Pare chiaro, ad oggi, il valore aggiunto per coloro che ottengono il rating e si muniscono di Modello. Oltre all’incremento delle opportunità di business, tali strumenti implicano anche maggiore trasparenza sul mercato ed una migliore immagine sul territorio di appartenenza. “Il criterio reputazionale”, inoltre, “nonostante la sua dimensione immateriale, è in grado di garantire all´azienda ritorni anche di tipo economico”, divenendo aspetto rilevantissimo nell’ambito di un’efficace visione strategica d’impresa .
La crescente adesione ai meccanismi esaminati sta dunque a significare che le imprese attribuiscono un’importanza considerevole al fattore reputazionale. La riforma del Codice degli Appalti e la spendibilità a norma di legge nei rapporti con le PA e gli istituti di credito arricchiscono il corredo delle organizzazioni virtuose, premiandole per l’attenzione riservata a meccanismi di legalità e prevenzione quali il Modello Organizzativo 231.

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